Cassazione Civile, Ordinanza n. 08312/2026 del 03/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una lavoratrice aveva chiesto giudizialmente il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro subordinato con una società poi fallita, sostenendo che l'INPS avesse illegittimamente disconosciuto quel rapporto e, di conseguenza, negato l'intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità di retribuzione e per l'intero trattamento di fine rapporto non prescritto, nonché richiesto la restituzione della NASpI percepita. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle pretese (ultime tre mensilità e quota di TFR già ammessa al passivo), ma la Corte d'appello aveva poi rigettato integralmente la domanda, ritenendo non provata l'effettiva subordinazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1415 e 2697 c.c., sostenendo che il disconoscimento dell'INPS integrasse un'eccezione di simulazione, la cui prova graverebbe sull'Istituto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita mancata valutazione delle prove e per aver la Corte d'appello fondato la decisione solo sull'erroneo assunto della mancata prova della subordinazione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la sentenza considerato elementi istruttori indicativi di orario fisso, uso di strumenti aziendali, mansioni impiegatizie e assenza di poteri direttivi o disciplinari in capo al datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando l'INPS disconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato all'esito di un controllo, spetta a chi invoca le prestazioni previdenziali provare in modo certo l'effettiva esistenza, durata e natura onerosa del rapporto e, soprattutto, l'elemento tipico della subordinazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché essi miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte territoriale aveva infatti motivato diffusamente l'insussistenza della subordinazione, valorizzando la libertà organizzativa del rapporto, l'assenza di indici di assoggettamento al potere direttivo e disciplinare e modalità di svolgimento incompatibili con la subordinazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il disconoscimento del rapporto fosse assimilabile a un'eccezione di simulazione, ma la Corte non ha aderito a tale impostazione.
La Corte ribadisce che non vi è violazione della norma quando il giudice applica correttamente il riparto dell'onere probatorio; in caso di disconoscimento del rapporto subordinato da parte dell'INPS, grava sul lavoratore la prova dell'esistenza del rapporto e della subordinazione.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non è configurabile quando si contesti la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è denunciabile per il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Usato per veicolare le censure di violazione di legge; la Corte ha escluso che le doglianze sul riparto dell'onere della prova e sulla valutazione del materiale istruttorio integrassero effettive violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rivalutare singole prove o di rimettere in discussione l'accertamento di merito complessivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando l'ente previdenziale, all'esito di un controllo, disconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato posto a base della pretesa previdenziale, il lavoratore che invochi le prestazioni deve provare in modo certo l'effettiva esistenza del rapporto, la sua durata, la sua onerosità e soprattutto l'elemento della subordinazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato dalla legge; non sussiste, invece, quando il giudice ritenga semplicemente non raggiunta la prova da parte dell'onerato.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili in cassazione solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non sono invece utilizzabili per contestare il merito della valutazione delle prove.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di denunciare la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di chiedere una diversa lettura complessiva del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
- In presenza di un accertamento di merito congruamente motivato circa l'assenza dei tipici indici della subordinazione, la Corte di cassazione non può sostituire una propria diversa ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
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