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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08339/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di una dipendente di un ente previdenziale a una selezione interna per la progressione economica orizzontale. La lavoratrice aveva ottenuto una collocazione utile nella graduatoria provvisoria approvata il 30/12/2022, ma l'ente non le aveva riconosciuto le differenze retributive, sostenendo che la graduatoria definitiva fosse quella successivamente approvata il 14/04/2023, quando la dipendente era già cessata dal servizio. In primo grado la domanda della lavoratrice era stata accolta; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, in base all'accordo collettivo e al bando, la graduatoria del 30/12/2022 dovesse considerarsi definitiva e che quindi fosse integrato il requisito della permanenza in servizio. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento agli artt. 6 e 7 del bando, all'art. 18, comma 4, del CCNL 2019-2021 e agli artt. 2, 6 e 7 dell'accordo stralcio del 27/10/2022, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo parziale e incompleto le fonti collettive e che il termine del 31/12/2022 fosse ordinatorio e non perentorio. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso conteneva numerose pagine bianche e non riportava né trascriveva i testi delle clausole e dei documenti decisivi su cui si fondavano le censure, impedendo così il controllo di legittimità e violando il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che le censure miravano comunque a ottenere una nuova interpretazione degli atti collettivi, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente viziata. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna del ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c. e segg.

    Richiamati come parametri di interpretazione del contratto e degli accordi collettivi; la Corte ricorda che la deduzione della loro violazione richiede una specifica indicazione delle ragioni giuridiche dell'errore interpretativo, non la mera contrapposizione di una diversa lettura.

  • art. 1363 c.c.

    Evocato dal ricorrente come canone di interpretazione complessiva delle clausole; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 1366 c.c.

    Evocato dal ricorrente come canone di interpretazione secondo buona fede; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il requisito di specificità e autosufficienza, mancando la trascrizione e l'allegazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione evocata a fondamento della censura di violazione di legge e di contratto collettivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la motivazione della sentenza impugnata e con il controllo di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in connessione con il diritto di accesso a un giudice e i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2, comma 2, dell'Accordo stralcio del 27/10/2022

    Richiamato per sostenere che il termine del 31/12/2022 per l'approvazione delle graduatorie definitive non fosse perentorio; la Corte non ne valuta il contenuto nel merito per inammissibilità.

  • art. 6, comma 3, dell'Accordo stralcio del 27/10/2022

    Richiamato nel giudizio di merito per sostenere che la graduatoria del 30/12/2022 fosse definitiva; la Corte di cassazione non rivede tale interpretazione per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 7 del bando di selezione dell'01/12/2022

    Richiamato dal ricorrente come parte del complessivo quadro interpretativo della selezione interna.

  • art. 18, comma 4, CCNL 2019-2021

    Richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva da coordinare con bando e accordo stralcio.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002

    Richiamato per individuare la base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di un contratto, di un accordo collettivo o di un bando, il ricorrente deve trascrivere o comunque riprodurre in modo essenziale i testi rilevanti e indicare specificamente dove essi si trovano negli atti di causa; la mera citazione delle fonti non soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella semplice prospettazione di una lettura alternativa del testo: occorre indicare le precise ragioni giuridiche dell'errore interpretativo ascritto al giudice di merito.
  • L'interpretazione degli atti negoziali, collettivi o unilaterali è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti della violazione delle regole legali di interpretazione o di una motivazione logicamente coerente.
  • Quando il ricorso per cassazione non consente il controllo del contenuto degli atti e dei documenti decisivi, il giudizio di legittimità si arresta per inammissibilità, senza riesame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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