Cassazione Civile, Ordinanza n. 08339/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di una dipendente di un ente previdenziale a una selezione interna per la progressione economica orizzontale. La lavoratrice aveva ottenuto una collocazione utile nella graduatoria provvisoria approvata il 30/12/2022, ma l'ente non le aveva riconosciuto le differenze retributive, sostenendo che la graduatoria definitiva fosse quella successivamente approvata il 14/04/2023, quando la dipendente era già cessata dal servizio. In primo grado la domanda della lavoratrice era stata accolta; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che, in base all'accordo collettivo e al bando, la graduatoria del 30/12/2022 dovesse considerarsi definitiva e che quindi fosse integrato il requisito della permanenza in servizio. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento agli artt. 6 e 7 del bando, all'art. 18, comma 4, del CCNL 2019-2021 e agli artt. 2, 6 e 7 dell'accordo stralcio del 27/10/2022, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo parziale e incompleto le fonti collettive e che il termine del 31/12/2022 fosse ordinatorio e non perentorio. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso conteneva numerose pagine bianche e non riportava né trascriveva i testi delle clausole e dei documenti decisivi su cui si fondavano le censure, impedendo così il controllo di legittimità e violando il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato, in via subordinata, che le censure miravano comunque a ottenere una nuova interpretazione degli atti collettivi, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente viziata. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale, con condanna del ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Richiamati come parametri di interpretazione del contratto e degli accordi collettivi; la Corte ricorda che la deduzione della loro violazione richiede una specifica indicazione delle ragioni giuridiche dell'errore interpretativo, non la mera contrapposizione di una diversa lettura.
Evocato dal ricorrente come canone di interpretazione complessiva delle clausole; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso.
Evocato dal ricorrente come canone di interpretazione secondo buona fede; la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il requisito di specificità e autosufficienza, mancando la trascrizione e l'allegazione degli atti e documenti rilevanti.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione evocata a fondamento della censura di violazione di legge e di contratto collettivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la motivazione della sentenza impugnata e con il controllo di legittimità.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in connessione con il diritto di accesso a un giudice e i limiti del sindacato di legittimità.
art. 2, comma 2, dell'Accordo stralcio del 27/10/2022
Richiamato per sostenere che il termine del 31/12/2022 per l'approvazione delle graduatorie definitive non fosse perentorio; la Corte non ne valuta il contenuto nel merito per inammissibilità.
art. 6, comma 3, dell'Accordo stralcio del 27/10/2022
Richiamato nel giudizio di merito per sostenere che la graduatoria del 30/12/2022 fosse definitiva; la Corte di cassazione non rivede tale interpretazione per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 7 del bando di selezione dell'01/12/2022
Richiamato dal ricorrente come parte del complessivo quadro interpretativo della selezione interna.
art. 18, comma 4, CCNL 2019-2021
Richiamato dal ricorrente quale fonte collettiva da coordinare con bando e accordo stralcio.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
Richiamato per individuare la base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di un contratto, di un accordo collettivo o di un bando, il ricorrente deve trascrivere o comunque riprodurre in modo essenziale i testi rilevanti e indicare specificamente dove essi si trovano negli atti di causa; la mera citazione delle fonti non soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella semplice prospettazione di una lettura alternativa del testo: occorre indicare le precise ragioni giuridiche dell'errore interpretativo ascritto al giudice di merito.
- L'interpretazione degli atti negoziali, collettivi o unilaterali è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti della violazione delle regole legali di interpretazione o di una motivazione logicamente coerente.
- Quando il ricorso per cassazione non consente il controllo del contenuto degli atti e dei documenti decisivi, il giudizio di legittimità si arresta per inammissibilità, senza riesame del merito della controversia.
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