Cassazione Civile, Ordinanza n. 08343/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione di una pensione già in godimento, a seguito del riconoscimento giudiziale del beneficio contributivo per esposizione all'amianto previsto dall'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992. Il pensionato chiedeva che la maggiorazione contributiva fosse utilizzata per ricalcolare il trattamento, in particolare con riguardo alla ripartizione dei contributi tra le quote A e B della pensione e alla neutralizzazione di alcuni periodi contributivi meno favorevoli. L'INPS si è opposto sostenendo che il beneficio non potesse operare oltre il massimo di 2080 settimane di contribuzione, già raggiunto dall'assicurato. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, dell'art. 47, comma 1, D.L. n. 269/2003, dell'art. 3, comma 132, L. n. 350/2003, del D.M. 27 ottobre 2004 e dell'art. 2909 c.c., contestando il limite delle 2080 settimane e la ricostruzione della Corte territoriale; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la rituale dichiarazione di esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate le censure sulla motivazione e sulla disciplina del beneficio amianto. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva illegittimamente posto le spese di merito a carico del pensionato malgrado la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione dell'esenzione del pensionato dal pagamento delle spese dei due gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché la ratio decidendi era comunque intelligibile.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione, pur incompleta in un passaggio, era complessivamente comprensibile.
richiamato in tema di motivazione della decisione; non è stata ravvisata una violazione idonea a determinare nullità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base per le censure di violazione o falsa applicazione di legge formulate con il secondo e il terzo motivo.
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
il beneficio contributivo per esposizione all'amianto opera solo nei limiti necessari a colmare scoperture contributive e a consentire il raggiungimento della massima anzianità utile, non oltre il tetto di 2080 settimane già raggiunto.
art. 47, comma 1, D.L. n. 269/2003
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina del beneficio; la Corte la considera nel quadro interpretativo già consolidato sul limite della maggiorazione.
art. 3, comma 132, L. n. 350/2003
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla rivalutazione contributiva; la Corte non ne ricava un effetto derogatorio del limite massimo di contribuzione.
D.M. 27 ottobre 2004
atto attuativo richiamato dal ricorrente; non è ritenuto idoneo a consentire la rivalutazione oltre il massimo contributivo di legge.
richiamato in relazione al giudicato sul diritto al beneficio, ma il giudicato non si estende automaticamente alle modalità di quantificazione della pensione.
la dichiarazione rituale di esenzione dalle spese, formulata negli atti di merito, impedisce la condanna alle spese dei due gradi di merito.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza sul punto, di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il beneficio contributivo per esposizione all'amianto, previsto dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, ha funzione agevolativa del conseguimento della pensione e può operare solo in aumento della contribuzione utile fino al raggiungimento del massimo di legge; non può essere utilizzato per superare il tetto massimo di anzianità contributiva né per sostituire contributi già accreditati al fine di ottenere un ricalcolo più favorevole.
- Il giudicato sul diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto riguarda l'an debeatur del beneficio, ma non si estende automaticamente alle modalità di calcolo della pensione o alla determinazione del quantum; il giudice successivo può quindi esaminare autonomamente la concreta incidenza del beneficio nei limiti della legge.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando, pur in presenza di una lacuna formale o di un passaggio incompleto, la decisione consente comunque di ricostruire con chiarezza la ratio decidendi attraverso la motivazione complessiva e il contenuto delle questioni trattate.
- In materia previdenziale, la dichiarazione rituale di esenzione dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ove tempestivamente formulata, preclude la condanna della parte beneficiaria alle spese dei gradi di merito; la sua violazione comporta cassazione sul punto e decisione nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti.
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