Cassazione Civile, Ordinanza n. 08322/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di azienda sanitaria, assunta e inquadrata inizialmente in categoria C e poi in categoria D, ha chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello economico DS del comparto sanità dal 16 agosto 2001, o da diversa data ritenuta di giustizia, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e contributive, inclusa l'indennità di coordinamento. La domanda si fondava sull'allegato svolgimento, dal 10 febbraio 2000 e poi dal 16 agosto 2001, di funzioni di caposala/facente funzioni di coordinamento. In primo grado il tribunale ha riconosciuto solo in parte il diritto, accertando mansioni superiori dal 20 dicembre 2007 al 18 giugno 2013, con condanna al pagamento delle differenze conseguenti. La corte d'appello, invece, ha accolto l'appello incidentale della lavoratrice, ritenendo accertato lo svolgimento di effettive funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, e ha dichiarato il diritto all'inquadramento nel livello economico DS dal 1 settembre 2003 ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2004, respingendo l'appello principale dell'azienda. Nel ricorso per cassazione la datrice di lavoro ha dedotto: 1) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la lavoratrice non avesse mai svolto mansioni superiori né funzioni di coordinamento in autonomia e che non vi fosse prova di un formale conferimento di tali funzioni; 2) ulteriore violazione di legge e del CCNL, contestando che la lavoratrice fosse in categoria C al 31 agosto 2001, negando il diritto all'indennità di coordinamento e sostenendo l'autonomia concettuale tra indennità di coordinamento e inquadramento DS; 3) in sostanza, contestazione della ricostruzione probatoria e dell'interpretazione delle clausole collettive. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non rispettavano il decisum della sentenza impugnata, miravano a una rivalutazione del merito e, per la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., incontravano anche il limite della doppia conforme; ha inoltre richiamato il precedente secondo cui il livello DS può spettare anche a dipendenti transitati in categoria D per effetto del CCNL 2001 e destinatari del riconoscimento dell'indennità di coordinamento per funzioni svolte al 31 agosto 2001. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'inquadramento nel livello economico DS dal 1 settembre 2003 e al correlato trattamento economico, oltre all'indennità di coordinamento. La Corte ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fossero dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove e, quanto al vizio motivazionale, fossero comunque precluse dal regime della doppia conforme. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che la deduzione del vizio di violazione di legge deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi; il vizio motivazionale non consente una nuova valutazione del merito ed è soggetto, in presenza di doppia conforme, a un limite di deducibilità rafforzato.
art. 10 CCNL 20.09.2001 comparto sanità
È richiamato come base per il riconoscimento delle funzioni di coordinamento e della relativa indennità, quando siano state effettivamente svolte al 31 agosto 2001.
art. 19 CCNL 19.04.2004 comparto sanità
Il diritto al livello economico DS è affermato come riconoscibile anche a dipendenti che, per effetto del precedente contratto collettivo, siano transitati in categoria D e abbiano ottenuto il riconoscimento delle funzioni di coordinamento.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
La Corte d'appello, richiamata nella motivazione di legittimità, ha escluso che la previsione osti allo sviluppo professionale quando questo sia concordato in sede di contrattazione collettiva.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È applicata la previsione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile o rigettato.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di violazione di legge è inammissibile quando non individua specificamente le norme asseritamente violate e non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la deduzione di errori nell'apprezzamento delle prove è inammissibile se mira soltanto a ottenere un diverso giudizio di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme nei gradi di merito, salvo i limiti consentiti dall'ordinamento.
- Nel comparto sanità, il riconoscimento delle funzioni di coordinamento, ove accertato, può costituire il presupposto per gli sviluppi professionali previsti dalla contrattazione collettiva, inclusa l'attribuzione del livello economico DS.
- L'indennità di coordinamento e l'inquadramento nel livello DS sono istituti distinti, ma la loro disciplina può essere letta in connessione quando la contrattazione collettiva colleghi l'uno all'altro lo sviluppo professionale del dipendente.
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