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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08310/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice, già assegnista di ricerca presso un'università pubblica con contratti di collaborazione coordinata e continuativa cessati il 30 giugno 2017, a percepire l'indennità DIS-COLL. La Corte d'appello aveva riconosciuto la prestazione ritenendo che, essendo lo stato di disoccupazione insorto dal 1° luglio 2017, ricorressero i presupposti temporali dell'art. 15, comma 15-bis, del d.lgs. n. 22 del 2015, come introdotto dalla l. n. 81 del 2017. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo la sua tesi, la nozione di 'eventi di disoccupazione' andrebbe riferita all'evento che determina la cessazione del rapporto di collaborazione, e non allo stato di disoccupazione conseguente; pertanto i rapporti cessati il 30 giugno 2017 resterebbero fuori dalla tutela. La controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omesso deposito di documenti, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo non necessaria la produzione degli atti indicati perché i fatti rilevanti emergevano già dalla sentenza impugnata. Nel merito ha rigettato il ricorso, affermando che l'art. 15, comma 15-bis, d.lgs. n. 22 del 2015 va interpretato nel senso che l'espressione 'eventi di disoccupazione' indica le situazioni di disoccupazione verificatesi a partire dal 1° luglio 2017, non gli accadimenti che hanno determinato la cessazione del rapporto. Poiché il rapporto della resistente era cessato il 30 giugno 2017 e lo stato di disoccupazione era iniziato dal giorno successivo, la decisione di merito che aveva riconosciuto la DIS-COLL è stata confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 22 del 2015

    comma 1; comma 2; comma 3; comma 6; comma 15-bis

    La DIS-COLL è prestazione di disoccupazione; il comma 15-bis estende dal 1° luglio 2017 la tutela anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data. L'espressione 'eventi di disoccupazione' indica lo stato di disoccupazione insorto da quella data, non l'evento che ha causato la cessazione del rapporto.

  • art. 7, comma 1, l. n. 81 del 2017

    Ha introdotto il comma 15-bis nell'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, ampliando la platea dei beneficiari della DIS-COLL con decorrenza 1° luglio 2017.

  • art. 366, n. 6), c.p.c.

    Richiamato dall'eccezione di inammissibilità; la Corte ha escluso la sua violazione perché gli atti non dovevano essere prodotti ai fini della decisione, essendo i fatti già desumibili dalla sentenza impugnata.

  • art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non sussistente la sua violazione, poiché la mancata produzione dei documenti indicati non precludeva la decisione nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la decisione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando la legge collega una prestazione a 'eventi di disoccupazione' verificatisi da una certa data, il riferimento va allo stato di disoccupazione insorto da quel momento e non, automaticamente, all'evento storico che ha provocato la cessazione del rapporto, se il testo normativo distingue le due espressioni.
  • L'interpretazione sistematica di una disposizione va condotta confrontando il lessico usato dal legislatore nelle diverse parti della stessa norma: se in alcuni commi si parla di 'cessazione dal lavoro' e in altri di 'eventi di disoccupazione', le due locuzioni non sono fungibili.
  • L'eccezione di inammissibilità per mancato deposito di atti o documenti ex art. 369 c.p.c. è infondata quando gli elementi necessari alla decisione risultano già dalla sentenza impugnata e il loro esame integrale non è indispensabile.
  • La portata temporale di una norma previdenziale estensiva va determinata con criterio letterale e sistematico, senza attribuire rilievo eccessivo al termine 'evento' se il contesto mostra che il fatto protetto è la condizione di bisogno/disoccupazione e non il mero fatto causale della cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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