Cassazione Civile, Ordinanza n. 35225/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2008, con riprese a tassazione per costi ritenuti non documentati o indeducibili. Il contribuente aveva ottenuto in giudizio di merito il rigetto del proprio ricorso e poi aveva appellato senza successo. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato omessa pronuncia e violazione di norme processuali tributarie, sostenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal contestare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, perché si sarebbe costituito oltre i termini; (2) ha censurato la decisione per avere escluso l’utilizzabilità dei documenti depositati solo in giudizio a prova di costi per euro 13.233, invocando l’art. 32 d.P.R. 600/1973 e l’art. 12 l. 212/2000; (3) ha contestato il rigetto della tesi secondo cui il rientro di capitali dall’estero, effettuato mediante lo “scudo fiscale”, avrebbe precluso l’accertamento sui costi ripresi a tassazione per euro 135.605, assumendo che tale preclusione dovesse operare anche per la ripresa in esame.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme e ha respinto i restanti profili. Ha affermato che, nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente comporta soltanto la decadenza da eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla chiamata di terzi, ma non impedisce di contestare i fatti e produrre documenti; inoltre l’inutilizzabilità dei documenti richiesti dall’Ufficio ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera come preclusione processuale rilevabile d’ufficio, salvo che il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere. Quanto allo scudo fiscale, ha ribadito che la preclusione dell’accertamento opera solo per gli imponibili oggettivamente correlati alle somme rimpatriate e nei limiti di queste, e non per componenti estranei o non provati. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
"il contribuente non aveva prodotto la documentazione in sede di istruttoria amministrativa, nonostante espresso invito dell’agenzia fiscale"
La mancata risposta alla richiesta documentale comporta l’inutilizzabilità, in sede amministrativa e processuale, dei documenti richiesti, salvo la dichiarazione di impossibilità di adempimento; la preclusione è rilevabile d’ufficio.
La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario comporta solo la decadenza da specifiche facoltà difensive non rilevabili d’ufficio, non la perdita del diritto di contestare i fatti o produrre documenti nei limiti consentiti.
È richiamato per ribadire che la parte resistente può produrre documenti nel processo tributario secondo le regole proprie del rito.
La Corte non accoglie la censura di violazione di tale norma, ritenendo non decisiva la sua invocazione rispetto alla questione dell’utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente.
"il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente"
La disciplina dello scudo fiscale non impedisce ogni accertamento in assoluto, ma tutela il contribuente solo nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 350/2001
"limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio"
La preclusione all’accertamento è eccezionale e richiede la prova di una concreta correlazione tra il reddito accertato e le somme o attività rimpatriate; non si estende a componenti estranei o non compatibili.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
La Corte distingue tra error in procedendo, error in iudicando e vizio motivazionale; il vizio di cui al n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme.
Preclude il ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione dell’Ufficio non impedisce di contestare i fatti allegati dal contribuente, di richiamare la disciplina applicabile e di produrre documenti nei limiti consentiti dal rito; comporta solo la decadenza da eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla chiamata di terzi.
- L’inottemperanza del contribuente a una richiesta documentale dell’Amministrazione determina, di regola, l’inutilizzabilità dei documenti richiesti sia in sede amministrativa sia in giudizio, salvo che il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere alla richiesta nei termini.
- La preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera come preclusione processuale rilevabile anche d’ufficio e non richiede necessariamente un’eccezione dell’Ufficio.
- Lo scudo fiscale preclude l’accertamento solo entro limiti rigorosi: occorre una concreta correlazione oggettiva tra le somme rimpatriate e i redditi o imponibili contestati; in mancanza di tale collegamento, la protezione non opera.
- La disciplina del rimpatrio dei capitali non esonera il contribuente dall’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa difensiva, inclusa la relazione tra somme scudate e componenti reddituali contestate.
- Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la decisione sia resa in doppia conforme, e comunque non ricorre se la sentenza espone in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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