Cassazione Civile, Ordinanza n. 30053/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio recuperava IRES, IVA e IRAP assumendo l'inesistenza di operazioni commerciali intrattenute con due ditte individuali. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza; in appello la contribuente vedeva riconosciuta l'ammissibilità ma l'appello veniva rigettato nel merito perché la CTR riteneva provata, sulla base di plurimi indizi, la fittizietà delle operazioni e mancata la prova contraria della buona fede. In Cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, perché la CTR avrebbe omesso di esaminare i motivi di appello relativi ai vizi formali dell'avviso e del procedimento, ritenendoli erroneamente assorbiti dal merito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per non avere la CTR valutato la prova della buona fede e le argomentazioni/prove sull'effettività delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto fondato il vizio di motivazione per omesso esame dei motivi di appello relativi ai profili formali dell'avviso di accertamento, poiché la CTR li aveva considerati assorbiti dalla decisione sul merito senza fornire alcuna motivazione. Ha invece respinto il secondo motivo, osservando che la CTR si era conformata al corretto riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio aveva assolto all'onere di provare la fittizietà dei fornitori e la conoscenza/conoscibilità della frode, mentre la contribuente non aveva fornito prova concreta della propria buona fede. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza di appello
richiamato tra le norme sulla motivazione e forma degli atti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del vizio di violazione di legge dedotto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti
evocato come profilo formale dell'avviso/procedimento, non esaminato dalla CTR
evocato come obbligo dell'Ufficio di considerare le memorie difensive del contribuente
richiamato per il dovere di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
richiamato per la motivazione dell'avviso di accertamento
richiamato per la motivazione degli atti in materia IVA
richiamato per la trattazione camerale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
interpretato nel senso che l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato
Massime di principio
- L'assorbimento è correttamente ravvisabile solo quando la decisione sulla questione assorbente rende superflua o implicitamente definita la decisione sulle altre questioni; se invece la questione assorbente è l'unica motivazione e non vi è alcuna valutazione sulle censure pretermesse, la sentenza è affetta da omessa motivazione sul punto.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA.
- Una volta assolto tale onere da parte dell'Ufficio, incombe sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto, in rapporto alle circostanze del caso concreto.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di singoli elementi istruttori non è di per sé decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
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