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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06461/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha rettificato in aumento reddito d'impresa, valore della produzione e volume d'affari, contestando l'indeducibilità di costi relativi a canoni di assistenza rete corrisposti al concessionario e l'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati nell'attività di gestione/raccolta delle giocate su apparecchi da intrattenimento. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in cassazione, tre censure: (1) nullità/inesistenza dell'avviso per difetto di potere di sottoscrizione in capo al funzionario firmatario, in relazione agli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000; (2) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e vizio motivazionale, lamentando l'illegittima inversione dell'onere della prova, l'inattendibilità dei dati sul c.d. residuo di raccolta e l'erroneo calcolo dei ricavi sulla base della percentuale minima del 75% delle vincite; (3) errore processuale e omessa/insufficiente valutazione delle dichiarazioni di maggior incasso sottoscritte dagli esercenti, che avrebbero documentato i maggiori compensi effettivamente corrisposti, nonché il regime IVA dei rapporti nella filiera del gioco lecito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la doglianza sull'omessa pronuncia e sulla nullità dell'avviso era stata veicolata come violazione di legge e non come vizio di nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., oltre che in modo non autosufficiente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza regionale conteneva una motivazione sufficiente e logicamente intellegibile, fondata sulla mancata prova documentale dei costi e dei ricavi da parte del contribuente e sull'ammissibilità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973 in caso di incompleta risposta all'invito documentale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione, e perché il richiamo alla disciplina e alla prassi IVA sul gioco lecito non era decisivo rispetto alla ratio decidendi dell'accertamento. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di sottoscrizione dell'avviso; la Corte non entra nel merito della dedotta nullità perché la censura è ritenuta inammissibile e non correttamente veicolata

  • art. 7 L. n. 212/2000

    invocato dal ricorrente insieme alla disciplina sulla sottoscrizione dell'atto impositivo; non oggetto di esame nel merito per inammissibilità del motivo

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973

    "l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma"

    l'incompleta ottemperanza all'invito documentale dell'Ufficio o la produzione di documenti diversi da quelli richiesti legittima l'accertamento extracontabile e sposta sul contribuente l'onere della prova contraria

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'invito documentale la cui mancata/incompleta risposta consente l'accertamento induttivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia va dedotto con questo specifico parametro e non come violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è mezzo idoneo per dedurre l'omessa pronuncia; inoltre non consente di trasformare in cassazione una richiesta di riesame del merito

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su domanda o eccezione ritualmente introdotta integra violazione di questa norma e deve essere fatta valere come nullità della sentenza

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 110, comma 6, TULPS

    norma di riferimento per gli apparecchi con vincite in denaro e per la riserva dell'attività di gestione/raccolta

  • art. 14-bis, comma 4, d.P.R. n. 640/1972

    richiamato in relazione all'individuazione dei concessionari tramite procedure a evidenza pubblica

  • art. 1, comma 497, L. n. 311/2004

    è richiamata per affermare che l'esenzione IVA riguarda i rapporti con il concessionario e non quelli meramente interni tra gestore ed esercente

  • art. 10, primo comma, n. 6, d.P.R. n. 633/1972

    l'esenzione IVA va interpretata restrittivamente e si applica solo alle operazioni di raccolta delle giocate riconducibili ai rapporti con il concessionario

  • art. 1, comma 533, L. n. 266/2005

    base normativa del decreto direttoriale sui requisiti dei terzi incaricati della raccolta

  • art. 4 d.M. 12 marzo 2004, n. 86

    richiamato per la ripartizione delle somme giocate: vincite, PREU e remunerazione delle attività di gestione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con puntuale indicazione dell'eccezione o domanda non esaminata e con specifica localizzazione negli atti di merito; una censura formulata come mera violazione di legge o in modo non autosufficiente è inammissibile.
  • L'incompleta risposta del contribuente all'invito documentale dell'Ufficio, o la produzione di documentazione diversa da quella richiesta, legittima l'accertamento induttivo/extracontabile e consente l'utilizzo di presunzioni anche prive dei requisiti ordinari, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Quando il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione in modo logicamente intellegibile e coerente con le risultanze considerate, non sussiste vizio di motivazione per mera insufficienza o per mancato accoglimento delle tesi difensive.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove: il sindacato della Cassazione resta limitato al controllo della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione, mentre l'apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito.
  • In materia di raccolta delle giocate tramite apparecchi da intrattenimento, l'esenzione IVA si interpreta restrittivamente e riguarda solo le prestazioni rese nell'ambito del rapporto con il concessionario; le prestazioni ulteriori tra soggetti della filiera, non direttamente riconducibili alla raccolta delle giocate, restano soggette a IVA ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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