Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia riguarda tre distinti contratti di leasing traslativo aventi ad oggetto macchinari per la verniciatura concessi in godimento da una società di leasing a una società utilizzatrice. A seguito del mancato pagamento dei canoni, la concedente ha dichiarato la risoluzione di diritto e ha ottenuto decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere, oltre alla restituzione dei beni, nei confronti sia della società utilizzatrice sia del suo socio accomandatario. L'opposizione è stata solo parzialmente accolta in primo grado: per due contratti le domande della concedente sono state sostanzialmente confermate, mentre per il terzo contratto il giudice ha ritenuto incerto il credito nella parte in cui era stato computato un presumibile valore di realizzo del bene. In appello incidentale la parte utilizzatrice ha sostenuto che, per il solo contratto n. 1007646, vi fosse stata risoluzione consensuale e che pertanto non fossero dovuti canoni e interessi; la concedente, con appello principale, ha contestato la revoca del decreto nella parte in cui imponeva la riconsegna dei beni, che nel frattempo erano stati già restituiti. In Cassazione la società di leasing ha proposto ricorso apparentemente articolato in quattro motivi, ma in modo non intellegibile: la Corte rileva che il ricorso non espone chiaramente le censure, non specifica la loro struttura, non dimostra l'eventuale deduzione in appello della violazione dell'art. 1526 c.c. e, soprattutto, non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova della risoluzione consensuale e sull'intervenuta risoluzione di diritto per diffida del 27 novembre 2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso privo di chiarezza quanto all'indicazione dei motivi, carente di autosufficienza perché non dimostrava la previa deduzione in appello della specifica questione dell'art. 1526 c.c. e, comunque, non idoneo a censurare la ratio decisiva della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova della risoluzione consensuale e affermato la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1526 c.c.
richiamato come norma che il ricorrente assumeva applicabile in via esclusiva al leasing traslativo, in contrapposizione alla clausola contrattuale invocata dalla controparte; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché rileva l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta, in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare con chiarezza e specificità i motivi di censura: una mera elencazione numerica dei motivi, priva del loro contenuto e delle ragioni di critica alla decisione impugnata, determina inammissibilità.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: quando si deduce una violazione di legge, il ricorrente deve indicare in quale fase di merito la questione sia stata proposta e in quali termini, altrimenti la censura non è scrutinabile.
- È inammissibile il ricorso che non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione della base argomentativa decisiva della decisione preclude l'esame del motivo, anche se si prospettano questioni giuridiche astrattamente rilevanti.
- Nel contenzioso sul leasing traslativo, la questione del regime conseguente alla risoluzione va affrontata in coerenza con l'accertamento di fatto sulla causa della cessazione del contratto; se il giudice di merito accerta la risoluzione per inadempimento e ne esclude la consensualità, la censura deve investire tale accertamento e non solo la disciplina astratta applicabile.
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