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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore per far dichiarare inefficace nei propri confronti una cessione di credito effettuata da un avvocato in favore del fratello, ritenuta pregiudizievole per la soddisfazione del credito vantato dal primo in forza di una sentenza del Tribunale di Monza. Il Tribunale accoglieva la domanda. In appello, il soccombente deduceva vari motivi, ma la Corte d'appello dichiarava l'appello improcedibile perché la costituzione dell'appellante era avvenuta oltre il termine di dieci giorni, essendo stata dapprima tentata un'iscrizione telematica poi rifiutata dalla cancelleria per irregolarità nel pagamento del contributo unificato e delle marche. La richiesta di rimessione in termini era stata formulata solo alla prima udienza, quindi ritenuta tardiva. In cassazione il ricorrente censurava: 1) la violazione dell'art. 347 c.p.c. e della disciplina sulla rimessione in termini, sostenendo che il ritardo fosse dovuto al comportamento dell'ufficio giudiziario e che la rimessione non dovesse essere richiesta prima della costituzione; 2) la violazione degli artt. 91 e 18 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato il merito, l'eccezione di incompetenza territoriale e le doglianze sulla revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva affatto esaminato la legittimità del rifiuto della cancelleria, ma si era fermata alla preliminare tardività dell'istanza di rimessione in termini, proposta solo in udienza e non contestualmente alla costituzione tardiva. La Corte ha aggiunto che, quando la parte decade dal deposito di un atto soggetto a termine perentorio, l'istanza di rimessione in termini deve essere formulata coevamente al compimento dell'attività tardiva, altrimenti la decadenza non può essere rimossa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché chiedeva l'esame del merito di questioni precluse dalla pronuncia di improcedibilità dell'appello. Il ricorso è stato dunque respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma richiamata per l'introduzione del giudizio di primo grado in forma sommaria.

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria diretta a far dichiarare inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole nei confronti del creditore.

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato come base della declaratoria di improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione/iscrizione a ruolo.

  • artt. 347 e 165 c.p.c.

    interpretati come norme che impongono il rispetto del termine di costituzione dell'appellante entro dieci giorni.

  • art. 153 c.p.c.

    la rimessione in termini è un'istanza che deve essere proposta prima del compimento dell'attività alla quale la parte è decaduta.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle spese, ma il suo esame è rimasto precluso dall'inammissibilità dell'appello.

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo del ricorrente soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una parte è decaduta dal compimento di un'attività processuale soggetta a termine perentorio, l'istanza di rimessione in termini deve essere proposta in modo coevo al compimento tardivo dell'atto, non potendo essere utilmente riservata a un momento successivo.
  • Se il giudice di merito dichiara un'impugnazione improcedibile per una ragione preliminare e assorbente, i motivi di ricorso che pretendono l'esame del merito delle questioni non esaminate sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura aspetti estranei alla motivazione decisiva della sentenza impugnata e non si confronta con il fondamento effettivo della decisione.
  • La rimessione in termini presuppone la deduzione tempestiva e contestuale della causa non imputabile che ha impedito il rispetto del termine, affinché il giudice possa valutare la sussistenza dei presupposti per superare la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNullitàOnere della prova

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