Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2012. La doglianza investiva la motivazione della cartella, ritenuta carente perché, quanto agli interessi e alle sanzioni richiesti, non spiegava in modo adeguato i criteri di calcolo e i parametri della pretesa. La società sosteneva che, poiché l'iscrizione a ruolo era intervenuta dopo la decadenza da un piano di rateizzazione connesso a un precedente avviso bonario, vi sarebbe stata particolare difficoltà a distinguere tra interessi anteriori e posteriori all'iscrizione a ruolo, sicché la cartella avrebbe dovuto indicare con precisione la base normativa e i criteri di quantificazione. Denunciava la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, assumendo che la CTR avesse interpretato in modo inconferente l'art. 20 del D.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla carenza di motivazione della cartella fosse infondata alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite: quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito e gli interessi relativi al tributo, è sufficiente il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori; se invece la cartella è il primo atto recante la pretesa per interessi, deve indicare importo richiesto, base normativa degli interessi e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi o le modalità di calcolo. Nel caso concreto la cartella è stata ritenuta idonea a consentire al contribuente di comprendere il criterio di calcolo degli interessi e delle sanzioni sulla obbligazione principale, sicché la decisione della CTR è stata confermata. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 L. 241/1990
richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari, ritenuto non violato nel caso concreto
art. 7 L. 212/2000
considerato norma che impone la motivazione della cartella; la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il criterio di calcolo della pretesa
art. 20 D.P.R. 602/1973
"sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo"
richiamato dalla CTR per fondare la pretesa degli interessi; la Corte non ne ha dichiarato l'erroneità nel caso concreto
art. 13 d.l. 471/1997
richiamato nella cartella come base normativa delle sanzioni
art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.
norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La cartella di pagamento è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati dopo un precedente atto impositivo che abbia già determinato il debito principale e gli accessori, quando richiami tale atto e indichi la quantificazione degli ulteriori accessori, senza necessità di riprodurre i singoli criteri di calcolo.
- Se la cartella costituisce il primo atto con cui viene fatta valere la pretesa per interessi, la motivazione deve indicare l'importo richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza da cui essi sono dovuti; non è invece necessaria la specificazione dei singoli saggi periodici applicati o delle modalità aritmetiche di calcolo.
- La censura di difetto di motivazione sugli accessori della riscossione non può risolversi in una contestazione astratta della cartella, ma deve confrontarsi con l'idoneità dell'atto a rendere percepibile al contribuente il criterio seguito dall'amministrazione per la determinazione della pretesa.
- Il consolidamento recente di un orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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