Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ripetizione di indebito proposta dal datore di lavoro per recuperare somme pagate a una lavoratrice in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente travolta da una pronuncia di riforma/cassazione che ha reso priva di giustificazione l’attribuzione patrimoniale. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la lavoratrice alla restituzione di euro 132.875,70, detratte le ritenute fiscali e contributive, oltre interessi legali. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 389 c.p.c. e dell’art. 144 disp. att. c.p.c., sostenendo che la società non avrebbe provato il quantum dovuto e che la domanda restitutoria sarebbe stata impropriamente decisa fuori dal giudizio di rinvio; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che non sarebbero ripetibili le somme percepite in buona fede quando il recupero comprometta il tenore di vita del lavoratore e dei familiari. In memoria la ricorrente ha anche dedotto vizi del procedimento camerale, richiesta di rimessione all’udienza pubblica, questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sul procedimento camerale, osservando che era stato rispettato il termine previsto dall’art. 380-bis c.p.c. e che non vi era alcun fondamento per questioni di legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale. Quanto al primo motivo, ha affermato che la censura sulla quantificazione dell’indebito mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; inoltre, la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove, e gli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere invocati per rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio. Ha anche precisato che la domanda di restituzione delle somme pagate in base a una sentenza poi cassata può essere proposta anche in separata sede e non solo nel giudizio di rinvio. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso che nel rapporto tra privati esista una regola che renda irripetibili le somme indebitamente versate per il solo fatto che il loro recupero incida sul tenore di vita del percettore; la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente riguarda ambiti previdenziali/assistenziali diversi, e comunque nella specie si trattava di somme corrisposte da un datore di lavoro privato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata, dunque di attribuzione patrimoniale priva di causa e sub iudice. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il termine di venti giorni per la comunicazione della proposta e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale è ritenuto rispettato; la doglianza della ricorrente su termini diversi è infondata.
Richiamato per analogia con il termine di venti giorni previsto per l’udienza pubblica nel testo applicabile ratione temporis.
La violazione dell’onere della prova è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata; non quando la doglianza attenga alla valutazione delle prove.
Le contestazioni sul libero apprezzamento delle prove attengono al merito e non integrano, di per sé, violazione di legge denunciabile come error in iudicando.
Il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito e non consente una nuova valutazione in cassazione.
La domanda restitutoria conseguente alla cassazione di una sentenza può essere proposta anche in un separato giudizio, non solo nel giudizio di rinvio.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della doglianza sulla sede in cui proporre le domande restitutorie; la Corte ne esclude la violazione alla luce dell’autonomia dell’azione di ripetizione.
Si conferma la regola generale della ripetibilità dell’indebito; l’irripetibilità per buona fede e bisogni di vita è eccezione propria di diversi ambiti e non si estende ai rapporti privatistici in esame.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è reputata priva di rilievo pertinente e decifrabile, oltre che non automatica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove; l’art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice sbaglia la ripartizione dell’onere probatorio, non se valuta diversamente il materiale probatorio.
- Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per contestare il convincimento del giudice di merito, salvo che si traduca la critica in un effettivo vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
- La domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi cassata è autonoma rispetto al giudizio di rinvio e può essere proposta anche in un separato processo, per ottenere rapidamente la restaurazione della situazione patrimoniale precedente.
- In tema di indebito oggettivo tra privati, la regola è la ripetibilità delle somme indebitamente versate ex art. 2033 c.c.; la buona fede del percettore e l’impiego delle somme per esigenze di vita non sono, di per sé, idonei a paralizzare la ripetizione.
- Le limitazioni all’azione di ripetizione riconosciute in altri settori, come quello previdenziale o assistenziale, non sono automaticamente trasponibili ai rapporti di lavoro privatistici, specie quando il pagamento derivi da una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata e le somme siano state percepite sub iudice.
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