Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da un avvocato avverso l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010, con richiesta di accertarne l'illegittimità e di escludere il relativo obbligo contributivo. La Corte d'appello aveva accolto l'appello principale dell'INPS, riformando la decisione di primo grado e rigettando l'opposizione, sul presupposto che il professionista, pur essendo iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, avesse prodotto redditi da lavoro autonomo senza versare contributi soggettivi alla cassa di categoria. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la prescrizione del credito contributivo, ritenendo che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del credito e che il primo atto interruttivo fosse stato notificato il 7 luglio 2016, durante la sospensione della prescrizione. Il ricorrente censurava tale decisione con due motivi: con il primo, deduceva motivazione illogica e violazione della disciplina sulla prescrizione e sulla sospensione, sostenendo l'assenza di dolo o colpa e quindi l'inapplicabilità delle sanzioni e della sospensione; con il secondo, lamentava violazione della normativa che disciplina l'iscrizione alla Gestione Separata per gli iscritti ad albi professionali, contestando sia l'erronea interpretazione dell'obbligo contributivo sia la mancata considerazione della non abitualità dell'attività e del fatto che il reddito 2010 era inferiore a 5.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di ragione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse omesso di accertare in concreto sia il carattere abituale o meno dell'attività professionale sia la specifica situazione reddituale del professionista; inoltre ha rilevato che la sospensione della prescrizione non può discendere automaticamente dalla sola mancata compilazione del quadro RR, occorrendo una condotta del debitore idonea a rendere impossibile, e non soltanto difficile, l'azione del creditore. Ha altresì osservato che il regime sanzionatorio va riesaminato alla luce dello ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta definita in camera di consiglio
art. 116 L. 388/2000
richiamato dal ricorrente come parametro normativo della censura
art. 2941, n. 8, c.c.
la sospensione della prescrizione opera solo quando la condotta del debitore renda per il creditore impossibile agire, non quando vi sia una mera difficoltà di accertamento del credito
art. 2935 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione
art. 2, comma 26, L. 335/1995
l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata riguarda i professionisti che svolgono attività libero-professionale abituale, senza copertura previdenziale presso la cassa di categoria
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011
letto in combinato con la L. 335/1995 come chiarimento del quadro normativo sull'iscrizione alla Gestione Separata
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2004
la soglia di reddito di euro 5.000 rileva per le attività autonome occasionali, non per quelle abituali
D.Lgs. 509/1994
richiamato nel motivo sul sistema previdenziale dei professionisti
D.Lgs. 103/1996
richiamato nel motivo sul sistema previdenziale dei professionisti
D.P.C.M. 12 maggio 2011
ha differito al 6 luglio 2011 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010, con rilevanza sulla prescrizione
Corte cost. n. 104/2022
ha confermato l'orientamento sull'obbligo contributivo, salvo l'esonero dalle sanzioni civili per le iscrizioni d'ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011
Massime di principio
- Il professionista iscritto a un albo che non versi contributi a una cassa previdenziale idonea a costituire una posizione previdenziale propria è tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata INPS, quando svolga l'attività in modo abituale, ancorché non esclusivo.
- La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per distinguere l'attività autonoma occasionale, ma non può essere usata come criterio ex post per escludere l'abitualità di un'attività professionale che presenti in concreto i caratteri dell'organizzazione e della continuità.
- Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata, il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione per occultamento del debito richiede una condotta del debitore che renda il creditore sostanzialmente impossibilitato ad agire; non basta una mera difficoltà di conoscenza o accertamento del credito.
- In tema di contribuzione dei professionisti, il giudice di merito deve accertare in concreto la natura abituale dell'attività, potendo utilizzare presunzioni semplici quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, ma non può fondare la decisione su automatismi derivanti dal solo reddito o dalla sola omissione dichiarativa.
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