Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società locatrice per il pagamento di euro 18.524,48 a titolo di indennità di occupazione e rimborso di quote condominiali relative a un immobile sito in Palermo. L'ente sanitario destinatario del decreto propose opposizione con atto di citazione, poi notificato e depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto. Il Tribunale, qualificato il giudizio come soggetto al rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c., dichiarò inammissibile l'opposizione per tardività. In appello l'ente dedusse, in sintesi: 1) che la Corte di merito avesse errato nel ritenere applicabile l'art. 346 c.p.c., perché l'impugnazione della declaratoria di inammissibilità implicava la riproposizione della domanda di merito; 2) che operassero i principi di conservazione degli atti e di libertà delle forme, senza necessità di una riproposizione espressa delle conclusioni di primo grado; 3) che, per effetto del mutamento di rito, dovesse applicarsi l'art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011, con salvezza degli effetti dell'atto introduttivo. La società resistente, con ricorso incidentale condizionato, contestò invece la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 4 d.lgs. 150/2011 e sostenne anche la tardività dell'opposizione, deducendo l'inapplicabilità della sospensione feriale. La Suprema Corte, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 927/2022, ha ritenuto che l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione, proposta erroneamente con citazione anziché con ricorso, produca gli effetti del ricorso se depositata nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., senza operare il meccanismo del mutamento di rito ex d.lgs. 150/2011; ha quindi considerato tardiva l'opposizione perché depositata oltre il termine perentorio. Ha però affermato anche che l'impugnazione della sentenza che dichiara inammissibile l'opposizione implica comunque la volontà di proseguire il giudizio, con riproposizione della domanda di merito, sicché non era corretta la declaratoria di decadenza ex art. 346 c.p.c. contenuta nella motivazione della Corte d'appello. Nonostante ciò, il dispositivo di rigetto dell'appello è stato ritenuto conforme a diritto, per cui la Cassazione ha corretto la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. e ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale condizionato, compensando le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'ente sanitario e il ricorso incidentale condizionato della società locatrice. Ha ritenuto corretta, nel risultato, la decisione di merito che aveva confermato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività, ma ha emendato la motivazione della Corte d'appello nei limiti del necessario, rilevando che l'appello contro una sentenza di inammissibilità dell'opposizione implica la riproposizione della domanda di merito e non è soggetto, in quel punto, alla preclusione dell'art. 346 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, ha accolto il primo motivo solo sul piano logico-giuridico, ma lo ha poi assorbito nel mantenimento del dispositivo finale di rigetto; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e novità della questione, con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Individua il rito applicabile alle controversie in materia di locazione di immobili urbani; la causa è stata trattata come soggetta a tale rito speciale.
Il deposito dell'opposizione erroneamente proposta con citazione deve comunque avvenire entro il termine perentorio stabilito per impedire la definitività del decreto ingiuntivo.
La Corte ha chiarito che la regola della riproposizione delle domande/ eccezioni non esaminate non opera, in questa fattispecie, nel senso di richiedere una riproposizione espressa della domanda di merito quando si impugna la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011
La disciplina del mutamento di rito e la salvezza degli effetti processuali e sostanziali non si applicano all'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione proposta nelle forme errate, poiché essa non è una controversia promossa secondo i modelli del decreto legislativo.
Richiamato dalla ricorrente come principio di conservazione degli atti processuali; la Corte lo ha evocato nel quadro della qualificazione degli effetti dell'atto erroneamente introdotto.
Richiamato per il principio di libertà delle forme, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina specifica applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Evocato nel terzo motivo del ricorso principale in relazione alla dedotta lesione delle regole sul regime delle ordinanze e della prosecuzione del giudizio; motivo ritenuto non decisivo/inammissibile.
Richiamato con riferimento al contenuto dell'appello; la Corte ha poi precisato che, nel caso di impugnazione di una sentenza che dichiara inammissibile l'opposizione, i motivi di appello non devono concernere anche il merito non deciso.
Citate dalla ricorrente incidentale nel tentativo di escludere l'applicazione del mutamento di rito e di ricondurre la fattispecie alla disciplina della fase di opposizione nel rito del lavoro/locatizio.
Regola l'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ribadisce che essa introduce un ordinario giudizio di cognizione che prosegue il procedimento monitorio, non un giudizio autonomo.
Richiamato dalla ricorrente incidentale nel contesto delle nullità e della sanatoria dell'atto processuale.
La Corte ha escluso l'inapplicabilità della sospensione feriale alle controversie di locazione soggette al rito ex art. 447-bis c.p.c., distinguendole dalle controversie individuali di lavoro.
La sospensione del decorso dei termini processuali si applica alle controversie di locazione di immobili urbani, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta erroneamente con citazione, in una controversia soggetta a rito speciale, può produrre gli effetti dell'atto corretto se depositata in cancelleria nel termine perentorio previsto per l'opposizione; in tal caso non opera la disciplina generale del mutamento di rito prevista dal d.lgs. 150/2011.
- Quando la sentenza di primo grado dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello contro tale statuizione manifesta di per sé la volontà di proseguire nel giudizio e implica la riproposizione della domanda di merito, senza necessità di una espressa reiterazione delle conclusioni di primo grado ai fini dell'art. 346 c.p.c.
- Se il giudice di appello corregge in diritto la motivazione della sentenza di merito ma il dispositivo resta conforme a diritto, la Cassazione può limitarsi a correggere la motivazione senza cassare la decisione, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
- La sospensione feriale dei termini processuali continua ad applicarsi alle controversie in materia di locazione di immobili urbani soggette al rito del lavoro ex art. 447-bis c.p.c., poiché la deroga dell'art. 3 l. 742/1969 riguarda le controversie individuali di lavoro in senso sostanziale e non tutte quelle disciplinate dal rito del lavoro.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di opposizione costituisce prosecuzione del procedimento monitorio e non un giudizio autonomo; la qualificazione dell'atto e dei suoi effetti processuali va quindi effettuata tenendo conto della continuità del procedimento.
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