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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17711/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una società che eseguiva la gommatura di pulegge per autoveicoli e una società che le commissionava tali lavorazioni. La prima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di tre fatture rimaste insolute; la seconda aveva opposto il decreto, deducendo che le lavorazioni eseguite presentavano gravi difetti (difetti della gomma e rotture), riscontrati anche dai clienti finali, e aveva chiesto a sua volta la risoluzione dei contratti di appalto e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva in parte accolto le domande della committente, ritenendo provati i vizi e l'inadempimento dell'appaltatrice. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) improcedibilità dell'appello per mancato deposito in forma corretta dell'atto notificato via PEC, con violazione delle norme sulla notificazione e sul deposito telematico; 2) tardività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla consegna o comunque da data anteriore a quella ritenuta dal giudice di merito; 3) errata ripartizione dell'onere della prova, perché sarebbe spettato alla committente dimostrare l'esistenza e l'origine dei vizi e l'uso esclusivo dei propri stampi; 4) errata quantificazione del danno, perché la liquidazione si sarebbe fondata su documenti interni della danneggiata e su prove non idonee a dimostrare resi, rimanenze, invenduto e ulteriori costi. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo: che il deposito analogico della notifica PEC, se corredato da attestazione di conformità, è idoneo; che la denuncia dei vizi era stata effettuata tempestivamente entro 60 giorni dalla loro effettiva emersione; che, una volta provata l'esistenza dei vizi, la responsabilità dell'appaltatore si presume e incombe su di lui la prova liberatoria; che la liquidazione del danno era sorretta da una motivazione plausibile e da un apprezzamento probatorio non censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Torino nella parte in cui aveva accolto parzialmente l'opposizione della committente, dichiarato la risoluzione dei contratti di appalto per inadempimento dell'appaltatrice e condannato i ricorrenti al pagamento delle somme dovute, oltre che alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 347 e 348 c.p.c.

    La sanzione di improcedibilità dell'appello è ricollegata all'inosservanza del termine di costituzione e non alla sola irregolarità formale del deposito; il giudice deve poter verificare d'ufficio la tempestività della costituzione dell'appellante.

  • art. 165 c.p.c.

    La costituzione dell'appellante deve avvenire entro il termine decorrente dal perfezionamento della notificazione nei confronti dell'appellato, così da consentire il controllo della tempestività.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo opera nei limiti in cui resti comunque accertabile il momento della notificazione e quindi la tempestività della costituzione.

  • art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Le copie analogiche di documenti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità è attestata secondo legge.

  • art. 9, commi 1 e 1-bis, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    Non impone in via esclusiva il deposito telematico dell'atto notificato via PEC; è ammesso il deposito su supporto analogico del messaggio PEC e dei relativi allegati con attestazione di conformità, quando non sia possibile il deposito telematico.

  • art. 16, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

    Conferma l'equivalenza tra copia informatica o cartacea munita di attestazione di conformità e l'originale o la copia conforme presente nel fascicolo informatico.

  • art. 1667 c.c.

    Nel contratto di appalto la denuncia dei vizi deve essere tempestiva; il termine decorre dalla loro effettiva percezione/manifestazione e non dalla mera consegna materiale dell'opera, distinta dall'accettazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della non contestazione e del materiale probatorio resta incardinata nella ricostruzione del giudice di merito, se sorretta da motivazione plausibile.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta provata l'esistenza dei vizi dell'opera, non spetta al committente dimostrarne l'origine alternativa; la prova liberatoria grava sull'appaltatore.

  • art. 1218 c.c.

    L'appaltatore, accertata l'esistenza dei difetti, deve provare la causa a lui non imputabile e la propria esatta diligenza tecnica per sottrarsi alla responsabilità.

  • art. 1223 c.c.

    La liquidazione del danno deve coprire danno emergente e lucro cessante, purché ne sia apprezzata la prova in fatto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'improcedibilità è conseguenza dell'inosservanza del termine di costituzione; la sola irregolarità della forma di deposito dell'atto notificato non determina improcedibilità se dagli atti risulta comunque verificabile la tempestività della notifica e della costituzione.
  • La copia analogica di una notificazione eseguita via PEC, se munita di attestazione di conformità, è idonea a soddisfare l'onere di deposito previsto per la prova della notificazione.
  • Nel contratto di appalto va tenuta distinta la consegna materiale dell'opera dall'accettazione dell'opera: solo l'accettazione, anche tacita, può incidere sull'esonero dell'appaltatore dalla responsabilità per vizi occulti o non conoscibili con ordinaria diligenza.
  • La denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. è tempestiva se effettuata entro sessanta giorni dalla loro effettiva emersione o conoscenza, e non dalla mera consegna del bene, quando la contestazione non sia stata ancora resa possibile.
  • Accertata l'esistenza dei vizi dell'opera, la responsabilità dell'appaltatore si presume e grava su di lui l'onere di fornire la prova liberatoria del fatto specifico non imputabile che ha causato il difetto.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione plausibile e logicamente coerente.
  • La liquidazione del danno può essere legittimamente fondata su documenti contabili e riscontri testimoniali, purché il giudice di merito dia conto in modo ragionevole delle voci riconosciute e di quelle escluse.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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