Sentenza del 24/03/2017 n. 7629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cinque avvisi di accertamento relativi alle imposte IRPEG, ILOR e IVA per gli anni 1997-2000, emessi sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza. L'U.S. Ladispoli contestava il recupero a tassazione e sosteneva di poter beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. La società deduceva inoltre omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello, violazione delle regole sull'onere della prova e mancata valutazione dello statuto e di una lettera della Lega Nazionale Dilettanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato integralmente la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto generici e astratti i quesiti formulati dalla società, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Nel merito, ha affermato che per gli anni d'imposta 1997-2000 le disposizioni tributarie riferite alle associazioni sportive dilettantistiche non erano applicabili alle società di capitali senza scopo di lucro, poiché tale estensione è stata introdotta soltanto dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, con efficacia dal 1° gennaio 2003. Inoltre, le agevolazioni richiedevano sia clausole statutarie conformi sia la verifica concreta del rispetto delle condizioni previste; gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano invece evidenziato una effettiva attività commerciale lucrativa. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La norma richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, quesiti di diritto specifici e una chiara indicazione del fatto controverso nei motivi relativi alla motivazione.
I quesiti di diritto e le indicazioni dei vizi motivazionali devono essere concreti, specifici e collegati alla fattispecie, non generici o astratti. La loro formulazione inadeguata comporta l'inammissibilità delle relative censure.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata ritenuta infondata o comunque inidonea, anche perché la decisione si fondava sulla principale questione dell'inapplicabilità ratione temporis del regime agevolato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina il contenuto dell'appello nel processo tributario. La doglianza relativa alla mancata pronuncia sui motivi d'appello non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 5, 87 e 111
Le società di capitali sono ordinariamente assoggettate alla disciplina del reddito d'impresa. Le agevolazioni per gli enti associativi richiedono il rispetto delle condizioni normative e statutarie, oltre alla verifica dell'attività concretamente svolta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
La disciplina IVA degli enti associativi agevolati opera solo quando ricorrono le condizioni previste dalla legge e l'attività effettiva è coerente con la natura non lucrativa dichiarata.
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5
Ha introdotto condizioni antielusive per l'accesso al trattamento fiscale agevolato degli enti associativi, richiedendo specifiche clausole negli atti costitutivi e negli statuti e il rispetto sostanziale delle stesse nell'attività concreta.
Prevede un regime fiscale agevolato per determinate associazioni sportive dilettantistiche, applicabile solo ai soggetti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente nel periodo considerato.
Legge n. 289 del 2002, art. 90
A partire dal 1° gennaio 2003, le disposizioni della legge n. 398 del 1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
La norma ha esteso il regime delle associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, ma non ha efficacia retroattiva. Pertanto non può essere utilizzata per gli anni d'imposta anteriori al 2003.
Ripartisce l'onere della prova tra le parti. Chi invoca un regime fiscale agevolato deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, mentre l'Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria. La prova deve comunque essere valutata considerando sia lo statuto sia l'attività effettivamente svolta.
D.P.R. n. 917 del 1986, Titolo II, Capo II
Stabilisce la disciplina ordinaria del reddito delle società e degli enti commerciali, applicabile alla società ricorrente in quanto società a responsabilità limitata e, per gli anni contestati, non rientrante nel regime speciale previsto per le società sportive dilettantistiche.
Massime di principio
- Per stabilire se un regime fiscale agevolato sia applicabile occorre fare riferimento alla normativa vigente negli specifici anni d'imposta: una norma successiva non può normalmente essere applicata retroattivamente.
- La forma giuridica della società è decisiva: per gli anni anteriori al 1° gennaio 2003, una società di capitali non poteva automaticamente beneficiare delle agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
- La mera indicazione statutaria dell'assenza di scopo di lucro non è sufficiente: devono risultare tutte le clausole richieste dalla legge e deve essere dimostrato che l'attività concretamente svolta sia coerente con la finalità non lucrativa.
- In presenza di accertamenti della Guardia di Finanza che evidenzino una gestione commerciale o lucrativa, il contribuente deve fornire elementi probatori concreti e specifici per superare tale ricostruzione.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono individuare con precisione l'errore commesso dal giudice di merito; motivi e quesiti generici possono essere dichiarati inammissibili o comunque non esaminati favorevolmente.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ragione decisiva non adeguatamente censurata, le contestazioni relative ad aspetti secondari della motivazione possono risultare irrilevanti o assorbite.
- La valutazione della natura non lucrativa deve considerare il comportamento effettivo dell'ente, non soltanto la denominazione, lo statuto o il riconoscimento proveniente da un organismo sportivo.
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