Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7619 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della CTR di Milano, sezione distaccata di Brescia, del 5 dicembre 2011, depositata il 12 gennaio 2012, che aveva confermato la decisione della CTP di Brescia. L’Agenzia aveva rettificato il valore dichiarato per la compravendita dei terreni, pari a 673.168 euro, portandolo a 1.739.084 euro, sulla base di un valore di 110 euro per metro cubo edificabile, applicando gli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986. I ricorrenti hanno formulato tre censure: omessa o apparente motivazione della CTR sulla legittimità dell’avviso e sulla sua motivazione per relationem; violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione o riproduzione degli atti comparativi richiamati nell’avviso; omessa, contraddittoria o illogica motivazione sulla stima del terreno, anche in relazione alla perizia di parte, che indicava un valore di 41,28 euro per metro cubo e considerava ubicazione, urbanizzazione, costi e utile d’impresa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha rilevato che la CTR aveva affermato che l’avviso era adeguatamente motivato e che, secondo quanto dedotto dall’Ufficio, vi erano stati riportati il listino immobiliare e gli estremi dell’atto comparativo. Ha inoltre stabilito che non era necessario allegare o trascrivere integralmente gli atti richiamati, essendo sufficiente indicarne gli estremi di registrazione per consentire al contribuente interessato di richiederli e contestarli; nel caso concreto, l’atto comparativo era anche in possesso della società, che ne era parte. Quanto alla stima, la CTR aveva esposto i criteri adottati e poteva ritenere superflua una perizia d’ufficio: la divergenza rispetto alla perizia di parte dipendeva dal metodo di calcolo, che secondo la Corte sottraeva due volte i costi. È stata confermata la decisione di merito e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.200 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, nel momento in cui contiene l'indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire - come detto - al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente.

    Per rettificare il valore di un immobile, l’avviso è sufficientemente completo se identifica gli atti specifici utilizzati e ne indica gli estremi di registrazione, così da permettere al contribuente di reperirli e contestare la comparazione. Non è necessario allegare o trascrivere per intero gli atti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Non è perciò necessario allegarli per intero o per estratto, nè riprodurne il contenuto.

    Nel caso deciso, l’obbligo di motivazione e di conoscibilità degli atti richiamati non imponeva all’Amministrazione di allegarli integralmente o di riprodurne il contenuto, purché fossero indicati in modo da consentirne al contribuente il reperimento e la contestazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La censura per difetto assoluto o apparenza della motivazione è stata respinta perché la CTR aveva espresso una valutazione comprensibile sulla motivazione dell’avviso e sui criteri di stima; la Corte non ha ravvisato una violazione dell’obbligo di motivare la sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le censure di legittimità sono state esaminate secondo i rispettivi profili: vizio di motivazione della sentenza, violazione di legge e omessa, contraddittoria o illogica motivazione su fatto decisivo. Sono state tutte respinte, rispettivamente perché la motivazione era presente, l’avviso risultava sufficientemente identificativo degli atti comparativi e la divergenza estimativa dipendeva dal metodo di calcolo.

Massime di principio

  • In un avviso di rettifica del valore immobiliare fondato su atti comparativi, l’indicazione degli atti utilizzati e dei loro estremi di registrazione può essere sufficiente: l’assenza di allegazione integrale non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto, se il contribuente può reperirli e contestarli.
  • La contestazione della motivazione dell’avviso deve confrontarsi con il contenuto effettivo dell’atto e con le informazioni che esso fornisce; non basta affermare genericamente che gli atti richiamati non sono conoscibili.
  • La mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio non rende di per sé illogica la decisione: il giudice può valutare i documenti e le perizie di parte, purché dia conto dei criteri seguiti e della ragione della stima.
  • Quando si confrontano valutazioni tecniche divergenti, occorre verificare la coerenza dei rispettivi metodi di calcolo: un risultato diverso non dimostra da solo un’omessa valutazione, se deriva da un metodo che considera i costi in modo duplicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.