Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7627 - Corte di Cassazione

Accertamento - Studi di settore - Parametri - Strumenti di rilevazione della redditività - contraddittorio- obbligatorietà- nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

F.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, che aveva confermato l’avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relative al 1999, fondato sui parametri di cui all’art. 3, commi 181 e seguenti, della legge n. 549/1995. Con il primo motivo ha contestato che l’accertamento potesse basarsi sul solo scostamento dai parametri senza ulteriori riscontri. Con il secondo ha sostenuto che, per determinare il reddito, dovesse essere applicato lo studio di settore da lui invocato, benché non fosse in vigore nell’anno d’imposta. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non vi partecipa o non fornisce elementi per dimostrare l’inapplicabilità dello standard, l’Ufficio può fondare l’accertamento sullo scostamento senza ulteriori riscontri, salva la valutazione giudiziale delle prove. Ha accolto il secondo motivo: parametri e studi di settore costituiscono un sistema unitario e può applicarsi retroattivamente lo strumento più recente, ritenuto più affinato e affidabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è indicato l’importo dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e seguenti (in particolare comma 184)

    E' vero che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

    Lo scostamento dallo standard, da solo, non rende automaticamente grave, preciso e concordante l’indizio presuntivo: occorre il contraddittorio preventivo, la cui omissione comporta la nullità dell’accertamento. Se il contraddittorio è attivato e il contribuente non partecipa o non offre elementi sull’inapplicabilità dello standard, l’Ufficio può procedere sulla base dello scostamento senza ulteriori riscontri.

Massime di principio

  • Negli accertamenti standardizzati, il contraddittorio con il contribuente è un passaggio obbligatorio; la sua omissione comporta la nullità dell’accertamento.
  • Il contribuente deve utilizzare il contraddittorio per spiegare perché lo standard non sia applicabile al proprio caso e fornire elementi a sostegno. Se non partecipa o non offre spiegazioni, l’Amministrazione può fondare l’accertamento sullo scostamento, ferma la successiva valutazione delle prove da parte del giudice.
  • Parametri e studi di settore sono strumenti di un sistema unitario di rilevazione della redditività; può essere applicato anche retroattivamente lo strumento più recente, se più affinato e affidabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.