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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7633 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I.F. aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, la restituzione di due pagamenti IVA ritenuti indebiti: Euro 1.615,01, pagati il 31 dicembre 1997, ed Euro 516,46, pagati il 17 marzo 2000, entrambi riferiti a una cartella poi annullata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n. 49/13/01. Il Giudice di Pace di Genova, con sentenza n. 2884/2011, aveva accolto solo in parte l'opposizione dell'agente e revocato il decreto, riconoscendo dovuti soltanto Euro 673,34 oltre interessi. In appello, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1470/2012 del 17 aprile 2012, aveva condannato Equitalia a restituire l'intero importo ingiunto, ritenendo provati entrambi i pagamenti sulla base dell'estratto di ruolo prodotto dall'agente, nonostante il diverso documento interno denominato "situazione quietanze". In cassazione Equitalia ha proposto due motivi: vizio di motivazione, sostenendo che il pagamento di Euro 1.615,01 non fosse provato e che il relativo flag "S" indicasse uno sgravio; violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., anche in relazione all'art. 1988 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare sia il pagamento sia l'assenza di una causa giustificativa e che l'estratto di ruolo non fosse un riconoscimento di debito. Ha inoltre prospettato una questione sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato Equitalia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: Euro 1.500 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili prima ancora che infondati: il primo chiedeva una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in cassazione; il secondo contestava in realtà l'apprezzamento delle risultanze documentali, senza dimostrare che il Tribunale avesse posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata. Il contribuente restava quindi titolare del diritto alla restituzione dell'intera somma ingiunta, compresi Euro 1.615,01. La questione della legittimazione passiva non era pertinente, poiché la domanda riguardava la ripetizione di un indebito e l'agente era il soggetto che aveva ricevuto le somme. La decisione d'appello è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 2033 c.c. — ripetizione dell'indebito

    secondo le regole dell'azione generale d'indebito ( art. 2033 c.c.).

    La domanda del contribuente è qualificata come azione generale di ripetizione dell'indebito, diretta a ottenere la restituzione di somme pagate senza che fossero dovute.

  • Art. 2697 c.c. — onere della prova

    Nella impugnata decisione, del resto, non si nega che nel giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito restitutorio del contribuente grava sull'opposto, cui compete la posizione di attore in senso sostanziale, ma piuttosto si afferma che non è precluso all'opposto trarre un effetto per sè favorevole da un documento - l'estratto di ruolo - prodotto dalla controparte, il che è conforme al principio della acquisizione della prova.

    Il contribuente che agisce per la restituzione deve provare il credito, ma può assolvere tale onere anche mediante documenti prodotti dalla controparte: l'onere della prova non limita l'utilizzo delle risultanze istruttorie in base alla loro provenienza.

  • Art. 115 c.p.c. — disponibilità e valutazione delle prove

    le norme poste dal Libro 6, titolo 2, del Codice Civile, regolano la materia dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascuno di essi deve assumere, ma non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.

    La contestazione dell'attendibilità o del peso attribuito ai documenti attiene alla valutazione delle prove e non, di per sé, alla regola legale sull'onere probatorio; un errore di valutazione va denunciato nei limiti e con i motivi processuali appropriati.

  • Art. 116 c.p.c. — valutazione delle prove

    le norme poste dal Libro 6, titolo 2, del Codice Civile, regolano la materia dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascuno di essi deve assumere, ma non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.

    La selezione e la ponderazione delle prove acquisite spettano al giudice di merito; la parte non può trasformare il dissenso sul valore attribuito a un documento in una violazione delle regole sull'onere della prova.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. — vizio di motivazione

    Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione "può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (ex multis, Cass. n. 8718/2005).

    Il vizio motivazionale non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti: rileva solo una mancata considerazione di questioni decisive o una contraddizione logica insanabile che impedisca di comprendere il percorso della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. — violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Orbene, l'Agente della Riscossione non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell'art. 2697 c.c. , nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, perchè solo apparentemente lamenta che il Giudice di appello abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, in quanto si duole in realtà del risultato della valutazione operata dal giudicante in ordine alla ridetta documentazione: questo, tuttavia, è un problema di stretto merito.

    Per denunciare una violazione di legge occorre contestare l'errata individuazione o applicazione della regola giuridica; non basta dissentire dalla valutazione concreta delle prove compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Chi chiede la restituzione di un pagamento indebito deve provare i fatti costitutivi del credito, compreso il pagamento; può però avvalersi di qualsiasi elemento probatorio ritualmente acquisito, anche se prodotto dalla controparte.
  • Il principio di acquisizione della prova comporta che le risultanze processuali concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice, indipendentemente dalla parte che le abbia introdotte.
  • In cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione di estratti contabili o altri documenti. Per contestare il loro peso probatorio occorre indicare un vizio ammissibile e specifico, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • La violazione dell'onere della prova ricorre se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella indicata dalla legge; il semplice dissenso sulla sufficienza delle prove riguarda invece il merito.
  • Quando la domanda è una ripetizione d'indebito, la legittimazione passiva può spettare al soggetto che ha materialmente ricevuto la somma, anche se la controversia non concerne l'esercizio del potere impositivo.

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