Sentenza del 24/03/2017 n. 7632 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’intimazione di pagamento di Euro 899.099,79, sostenendo di non avere ricevuto né la cartella di pagamento né il precedente avviso di accertamento. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso perché tardivo e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa e contraddittoria motivazione sulla dedotta nullità o inesistenza della notifica dell’intimazione e degli atti presupposti; violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, perché l’intimazione sarebbe stata notificata direttamente per posta dall’agente della riscossione; omessa pronuncia e violazione delle norme sulle notificazioni, quanto alle notifiche dell’avviso di accertamento e della cartella. L’Agenzia aveva inoltre dichiarato di avere annullato la cartella il 24 giugno 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la cessazione della materia del contendere per l’annullamento dichiarato dall’Agenzia, poiché non risultava provata la comunicazione del provvedimento alla contribuente e l’Agenzia continuava a opporsi al ricorso. Ha esaminato per primo il secondo motivo, ritenendolo assorbente: dalla relata risultava che l’intimazione era stata notificata il 4 febbraio 2009 secondo l’art. 26, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 602/1973, modalità giudicata legittima. Poiché l’intimazione non era stata impugnata entro i 60 giorni previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, era divenuta definitiva e non era più possibile contestare la notificazione degli atti presupposti, contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte impugnando tempestivamente l’intimazione. Gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti. Spese compensate integralmente, in considerazione dell’incertezza provocata dalla condotta processuale dell’Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1, primo periodo
Sennonchè dalla relata di notifica dell'avviso di intimazione, la cui fotocopia è stata inserita nel ricorso, si evince che l'atto è stato notificato il 4 febbraio 2009 a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, primo periodo, sicchè l'attività notificatoria che è stata compiuta dall'agente della riscossione è legittima.
La notificazione dell’intimazione eseguita secondo la modalità prevista da questa disposizione è legittima; nel caso concreto, la relata documentava l’uso di tale modalità.
Da ciò consegue che, non essendo stato impugnato l'atto nel termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, esso è divenuto definitivo ed è precluso al contribuente di sollevare questioni attinenti alla notifica degli atti prodromici che avrebbe potuto far valere solo con la tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento.
L’intimazione deve essere impugnata entro il termine di sessanta giorni. Se diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono successivamente far valere, contro di essa, vizi di notificazione degli atti presupposti che potevano essere dedotti impugnando tempestivamente l’intimazione.
Massime di principio
- Quando un’intimazione di pagamento è notificata legittimamente, il contribuente deve impugnarla entro il termine previsto; la sua mancata impugnazione può precludere successive contestazioni sulla notificazione degli atti presupposti.
- La sola dichiarazione dell’amministrazione di aver annullato un atto non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: occorre valutare, tra l’altro, se l’annullamento sia stato comunicato e se l’amministrazione abbia effettivamente rinunciato a sostenere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La compensazione delle spese può essere giustificata da una condotta processuale dell’amministrazione che abbia generato incertezza, anche quando il ricorso del contribuente viene rigettato.
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