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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11971/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da ventiquattro avvisi di intimazione emessi in relazione a cartelle di pagamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA per più annualità d'imposta (1995-2010). La società contribuente aveva proposto ricorsi riuniti dinanzi al giudice tributario, sostenendo che le cartelle presupposte non fossero state validamente notificate e che, conseguentemente, gli avvisi di intimazione fossero illegittimi. La CTR ha respinto l'appello ritenendo provata la notificazione delle cartelle e tardive o inammissibili le ulteriori doglianze. In cassazione la ricorrente ha dedotto sei motivi: (1) violazione delle norme sulla notifica della cartella per avere la CTR ritenuto legittima la notifica diretta a mezzo posta effettuata dall'Agente della riscossione; (2) violazione delle norme sulla prova documentale per l'asserita insufficienza delle relate prodotte in copia e disconosciute; (3) violazione delle regole sull'onere della prova e sul dovere di corretta valutazione probatoria per il mancato accertamento dell'omessa prova della notifica; (4) violazione della disciplina della notifica postale per il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), essendo stati i plichi ricevuti da soggetto diverso dal destinatario; (5) omessa pronuncia sulla prescrizione; (6) omessa pronuncia sulla decadenza dell'agente della riscossione per tardiva notificazione delle cartelle. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi e ha ritenuto che la notifica diretta a mezzo posta dell'Agente della riscossione sia legittima, che la prova del perfezionamento possa essere data con la produzione della relata e/o dell'avviso di ricevimento anche in copia, che la contestazione generica della conformità delle copie non sia sufficiente a scalfirne il valore probatorio e che, nel caso di notifica diretta postale, non sia necessaria la CAN né l'applicazione delle formalità proprie della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione perché la CTR vi aveva espressamente risposto, e inammissibile quello sulla decadenza perché, in presenza di notifica regolare delle cartelle, l'eccezione andava fatta valere impugnando tempestivamente le cartelle e non l'avviso di intimazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato la legittimità della notifica diretta della cartella esattoriale a mezzo posta da parte dell'Agente della riscossione, la sufficienza della produzione in copia della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, nonché la necessità di una contestazione specifica per superare tale prova. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla prescrizione, poiché la CTR l'aveva espressamente esaminata, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla decadenza, poiché tale eccezione non poteva essere proposta contro l'avviso di intimazione ma avrebbe dovuto essere fatta valere contro le cartelle di pagamento. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente la notifica diretta della cartella di pagamento anche da parte dell'Agente della riscossione a mezzo posta, nel rispetto del regolamento postale.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato insieme all'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • artt. 139, 145, 156, 157 e 160 c.p.c.

    Invocati dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione; la Corte esclude la loro applicazione nei termini prospettati per la notifica diretta postale dell'Agente della riscossione.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa; non conduce all'accoglimento delle censure.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento della copia del documento; la contestazione generica non è sufficiente a neutralizzare il valore probatorio della copia prodotta.

  • artt. 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c.

    Richiamati per il valore probatorio delle copie documentali e delle riproduzioni; la Corte ribadisce che occorre una specifica contestazione delle difformità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle grava sull'Agente della riscossione, che può assolverlo con la relata e/o l'avviso di ricevimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri dell'amministrazione finanziaria; la censura è respinta.

  • art. 7 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte chiarisce che, per la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Agente della riscossione, non operano le formalità previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.

  • art. 1335 c.c.

    Nella notifica diretta postale, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto; la presunzione è superabile solo provando l'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato per l'eccezione di prescrizione; la CTR l'aveva esaminata e ritenuta infondata in ragione della regolare notifica delle cartelle.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per l'eccezione di decadenza; la Corte afferma che, se la notifica delle cartelle è regolare, la decadenza va fatta valere impugnando tempestivamente le cartelle e non l'avviso di intimazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di cartella di pagamento, l'Agente della riscossione è abilitato alla notifica diretta a mezzo posta ordinaria, purché rispetti le regole del servizio postale ordinario.
  • La prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere fornita mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, anche in copia, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
  • La contestazione della conformità della copia all'originale non priva automaticamente di efficacia probatoria il documento prodotto: il giudice deve valutare le specifiche difformità dedotte e gli elementi istruttori complessivamente disponibili.
  • Nella notifica diretta a mezzo posta effettuata dall'Agente della riscossione non si applicano le formalità previste per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, né è richiesta la comunicazione di avvenuta notifica nei termini propri di tale diverso procedimento.
  • L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell'art. 1335 c.c., e la presunzione può essere vinta solo con la prova dell'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.
  • Le eccezioni di prescrizione e decadenza relative alla cartella devono essere fatte valere tempestivamente contro la cartella stessa; se la cartella è stata validamente notificata, non è in linea di principio corretto contestarle per la prima volta contro l'avviso di intimazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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