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Sentenza

Sentenza del 26/10/2021 n. 200 - Corte Costituzionale

Imposte e tasse - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Decorrenza termine prescrizione dell'accisa sull'energia elettrica - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imputazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (t.u. accise) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la norma dispone che, in caso di comportamenti omissivi relativi all'accisa sull'energia elettrica, la prescrizione opera "dal momento della scoperta del fatto illecito". La Corte di cassazione ha contestato che tale formula non individua un dies a quo certo, esponendo il contribuente a un'esposizione indefinita all'azione accertatrice e sanzionatoria dell'amministrazione e determinando una disparità di trattamento rispetto ad altri tributi (es. IVA, imposte sui redditi, imposta di registro) in cui, anche per omissioni, la decorrenza è ancorata a date certe (es. scadenza dell'obbligo). Il caso concreto riguarda la S. spa: impianti attivati tra 1989 e 1998, avvisi dell'Agenzia nel 2008; la contribuente ha definito alcuni anni ma ha impugnato gli atti relativi a annualità anteriori per prescrizione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate. Pur ritenendo che il regime attuale dell'art. 57, comma 3, secondo periodo, sia inadeguato e possa ledere il diritto di difesa e il principio di certezza (art. 24 Cost.) nonché creare disparità (art. 3 Cost.), ha ritenuto che la 'soluzione manipolativa-additiva' richiesta (introdurre una data certa di decorrenza) costituisca scelta riservata alla discrezionalità del legislatore e non sia rimediabile dalla Corte. La decisione sottolinea però l'urgenza di un tempestivo intervento legislativo per porre rimedio all'indeterminatezza normativa. Sentenza decisa il 23 settembre 2021 (depositata il 26 ottobre 2021).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 57, comma 3 (t.u. accise)

    "il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito"

    La norma ancorerebbe la decorrenza della prescrizione, in caso di omissione, alla scoperta dell'illecito; la Corte ha ritenuto che tale formula non individua un dies a quo certo e può esporre indeterminatamente il contribuente all'azione fiscale.

  • Costituzione, art. 24

    Garantisce il diritto di difesa; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il contribuente non può essere assoggettato indefinitamente all'azione del fisco, implicando l'esigenza di un termine certo per l'esercizio dei poteri accertativi e sanzionatori.

  • Costituzione, art. 3

    Principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto che il regime che lascia indeterminato il dies a quo possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tributi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 2 (IVA)

    Richiamato come tertium comparationis: ancorando la prescrizione a date certe anche per omissioni, funge da esempio di disciplina che tutela la certezza dei rapporti giuridici.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 2 (imposte sui redditi)

    Richiamato come norma che fissa un dies a quo certo anche in presenza di omissioni dichiarative, a riprova della possibilità normativa di evitare indeterminatezza.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1 (imposta di registro)

    Citate tra le norme-paragone che ancorano la decorrenza a termini certi, contribuendo all'argomentazione sull'irragionevolezza della disciplina impugnata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 1

    "l'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni in materia tributaria deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione 'o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi'"

    Opera un rinvio al termine prescrizionale previsto per i singoli tributi; per le sanzioni relative all'accisa sull'energia elettrica il dies a quo risulterebbe così ancorato alla scoperta dell'illecito, con le criticità evidenziate.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4-ter, comma 1, lett. c) (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225)

    Modifiche al testo unico accise (art. 15) citate come aggiornata cornice normativa; la Corte osserva che con interventi successivi il legislatore ha già operato scelte diverse in tema di prescrizione delle accise.

  • Codice civile, art. 2220

    Richiamato in relazione all'obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti: i termini di conservazione previsti sono spesso più brevi della potenziale esposizione prescrizionale, aggravando la posizione difensiva del contribuente.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 5 (statuto del contribuente)

    Richiamata in tema di termini di conservazione e tutela del contribuente; rilevanza per la valutazione dell'effettiva possibilità di difesa nel tempo.

Massime di principio

  • Una norma che ancor i decorso della prescrizione 'alla scoperta' senza indicare criteri certi per il dies a quo può violare il diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché lascia il contribuente esposto in modo indeterminato all'azione fiscale.
  • La Corte costituzionale tende a rispettare la discrezionalità del legislatore nelle scelte di politica tributaria; pertanto, per ottenere un cambiamento efficace è generalmente necessario un intervento legislativo, non solo una pronuncia costituzionale.
  • In sede contenziosa, è strategico contestare e chiedere che l'amministrazione indichi e provi la data effettiva della 'scoperta' dell'illecito: l'onere probatorio della scoperta può limitare l'indeterminatezza pratica della norma.
  • Distinguere chiaramente tra prescrizione e decadenza: la decadenza fissa spesso termini per l'esercizio di poteri (non suscettibili di interruzione), mentre la prescrizione è interruttibile; la differenza influisce sulla certezza dei rapporti e sulla strategia difensiva.
  • Conservare documentazione contabile e probatoria per tutta la durata possibile prevista dalla legge e, se del caso, oltre quei termini quando motivato, perché la prova documentale è cruciale per contestare atti notificati tardivamente.
  • Se si solleva questione costituzionale simile, bisogna prevedere che la Corte possa dichiarare l'inammissibilità per rispetto della discrezionalità legislativa; parallela azione politica o proposte normative sono più efficaci per ottenere la modifica.

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