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Sentenza

Sentenza del 26/10/2021 n. 567 - Comm. Trib. Prov. Padova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato avvisi di accertamento tributario derivanti dagli esiti di un'attività ispettiva della Guardia di Finanza che aveva ricostruito una "società di fatto" (XX) ritenuta autrice di almeno 45 falsi incidenti stradali (2013-2016). Le doglianze principali erano: carenza di motivazione degli avvisi, nullità per omesso contraddittorio preventivo, inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi, insussistenza della società di fatto, illegittimità dell'accertamento induttivo (artt. 39 co.2 e 41 DPR 600/73), difetto di prova, errata qualificazione fiscale dei proventi (redditi diversi vs redditi d'impresa e IVA), illegittimità delle sanzioni e richiesta di sospensione cautelare.

La decisione

Il Collegio ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto provata l'esistenza della società di fatto organizzata per inscenare falsi sinistri (sulla base di atti di polizia giudiziaria, interrogatori e altri elementi indiziari valutati come prova documentale/indiziaria adeguata nel contesto tributario). Ha ritenuto legittima la motivazione e corretta la procedura contraddittoria (compreso il PVC consegnato), ha ammesso la ricostruzione induttiva dei proventi sulla base degli importi liquidati dalle assicurazioni e ha qualificato i proventi come reddito d'impresa assoggettabile a imposte (e, in base alla giurisprudenza citata, anche a IVA). Le eccezioni sui mezzi di prova e sull'efficacia vincolante di eventuali decisioni penali sono state respinte: il giudice tributario deve valutare autonomamente le prove penali e può utilizzare dichiarazioni extraprocessuali come indizi. Le sanzioni fiscali sono state ritenute legittime per inadeguata tenuta contabile e omissioni dichiarative. Le spese sono compensate tra le parti; non è stata imposta la liquidazione di onorari dell'Amministrazione in favore dell'ufficio per assenza di difensore pubblico.

Norme richiamate

  • art. 2247 c.c.

    Norma richiamata per definire la società di fatto: il Collegio ha ritenuto che l'organizzazione esteriore e i comportamenti congiunti configurino una società di fatto anche senza patto sociale formale.

  • art. 14, comma 4, legge n. 537/1993

    Interpretata nel senso che i proventi illeciti derivanti da attività delittuose rientrano nelle categorie reddituali del TUIR e sono sempre assoggettabili a tassazione; si applica anche l'IVA secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 640 c.p.

    Reato (truffa) a cui sono riconducibili i proventi illeciti; la rilevanza penale ha supportato l'attività istruttoria ma non vincola automaticamente il giudice tributario.

  • artt. 39, comma 2 e 41 DPR 600/1973

    Norme sull'accertamento induttivo/induttivo puro: il Collegio ha ritenuto lecita la ricostruzione induttiva dei redditi dell'organizzazione sulla base degli importi liquidati dalle assicurazioni e degli indizi raccolti.

  • art. 7 e art. 12, comma VII, Legge n. 212/2000

    Art. 7 (motivazione) e art. 12(ritenuto richiamato) relativi a diritti del contribuente e contraddittorio: il Collegio ha ritenuto che l'obbligo di motivazione e l'allegazione degli atti integrativi siano stati rispettati; il contraddittorio endoprocedimentale è stato ritenuto attivato mediante inviti e consegna del PVC.

  • art. 3 Legge 241/1990

    Principio generale sulla motivazione degli atti amministrativi: richiamato per affermare che quando la motivazione è per relationem gli atti richiamati devono essere allegati o il contenuto essenziale deve essere riportato.

  • art. 6 DPR 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per inquadrare le categorie di reddito: il Collegio ha qualificato i proventi dell'attività illecito-organizzata come reddito d'impresa (categoria dell'art.6) nella fattispecie concreta.

  • art. 67 TUIR e art. 36 comma 34-bis D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006

    Citati nel dibattito sulla possibile qualificazione dei proventi illeciti come redditi diversi: la giurisprudenza richiamata ammette la ricomprensione nei redditi diversi quando non riconducibili ad altra categoria; tuttavia il Collegio ha ritenuto che qui l'attività rientrasse nel reddito d'impresa.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Divieto di prova testimoniale nel processo tributario: richiamato per spiegare che, pur proibita la prova testimoniale formale, le dichiarazioni rese in sede extraprocessuale possono assumere valore indiziario e concorrere alla prova nel giudizio tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    Norma sull'efficacia del giudicato penale in sede civile/amministrativa: il Collegio ha ricordato i limiti soggettivi e oggettivi dell'efficacia vincolante della sentenza penale nel processo tributario e l'obbligo di valutazione autonoma delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel contesto delle presunzioni: il Collegio ha affermato la legittimità dell'uso di presunzioni e indizi nel giudizio tributario nonostante il divieto di prova testimoniale.

  • art. 53 Costituzione

    Richiamato per il principio che anche i proventi illeciti concorrono alla capacità contributiva e sono quindi soggetti a imposizione fiscale.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Menzi0nato nel contesto dell'acquisizione di giudicati penali come documenti in sede penale; utile a spiegare i rapporti probatori tra giudizi penale e tributario.

Massime di principio

  • L'esistenza di una società di fatto può essere desunta dall'esteriorizzazione del vincolo sociale e dai comportamenti congiunti: non è necessario un patto scritto se i terzi possono ragionevolmente ritenere l'esistenza del rapporto societario.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese in sede penale o extraprocessuale possono valere come elementi indiziari/documentali: il divieto di prova testimoniale non impedisce l'utilizzo di tali elementi se valutati unitamente ad altre prove.
  • I proventi originati da attività illecite sono soggetti a tassazione (art.14, co.4 L.537/1993) e possono essere ricostruiti mediante accertamento induttivo quando vi siano elementi concreti (importi liquidati da terzi, fatture, movimentazioni bancarie) che consentono una quantificazione.
  • La motivazione per relationem degli avvisi di accertamento è ammissibile solo se gli atti richiamati sono allegati o il loro contenuto essenziale è riprodotto, così da garantire il diritto di difesa del contribuente; in mancanza si configura vizio di motivazione.
  • Una sentenza penale favorevole all'imputato non vincola automaticamente il giudice tributario: quest'ultimo deve procedere a valutazione autonoma delle prove e può ritenere sufficiente un quadro indiziario che non raggiunge la prova penale.
  • In contenziosi che riguardano la configurabilità di una società di fatto con più soggetti coinvolti sussiste spesso il litisconsorzio necessario: l'amministrazione deve notificare e integrare il contraddittorio a tutti i soggetti rilevanti.

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