Sentenza del 26/10/2021 n. 344 - Comm. Trib. Prov. Treviso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2015 per complessivi Euro 4.297,00. La ricorrente deduce: (1) esenzione per terreni espropriati e destinati a "autovia in sede propria" ricadenti nella fascia di rispetto autostradale; (2) illegittimità per duplicazione d'imposta rispetto a fabbricati (foglio 11 mappale 606 sub 3 e foglio 3 mappale 34) per i quali è già stata versata l'IMU (produzione di F24); (3) carenza dei presupposti impositivi per altri fabbricati (mappali 606 sub 2, 547, 668) poiché demoliti/collabenti o comunque ricadenti nella fascia di rispetto autostradale e quindi non assoggettabili a IMU ai sensi degli artt.8 e 9 D.Lgs. n.23/2011.
La decisione
Il Collegio ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto provata l'appartenenza delle aree alla fascia di rispetto autostradale e la loro natura di "autovia in sede propria", escludendole dall'IMU. Ha inoltre escluso la tassazione per i fabbricati per i quali la ricorrente ha dimostrato l'avvenuto pagamento (divieto di duplicazione) e per quelli non più esistenti/demoliti, tenuto conto che le aree ricadono nella fascia di rispetto autostradale e non sono edificabili. L'avviso di accertamento è annullato relativamente ai terreni e ai mappali indicati (n.606 sub 3, n.606 sub 2, n.34, n.547 e n.668). Il Comune è condannato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.L. n.201/2011 (conv. L. n.214/2011)
Utilizzata per sostenere l'insussistenza del presupposto impositivo sugli immobili acquisiti per pubblica utilità e destinati al servizio autostradale; il Collegio ha ritenuto che, per terreni 'autovia in sede propria', operi esclusione dall'IMU.
artt. 8 e 9 D.Lgs. n.23/2011
Riferiti ai presupposti impositivi dell'IMU e alle esenzioni/criteri di applicazione; la ricorrente ha lamentato carenza dei presupposti per alcuni fabbricati e il Collegio ha condiviso l'esclusione per gli immobili non edificabili o non più esistenti.
art. 3 DPR n.380/2001
Richiamato per la determinazione della base imponibile in caso di fabbricati demoliti: la base si determina facendo riferimento al valore dell'area; tuttavia, se l'area ricade nella fascia di rispetto autostradale e non è edificabile, non rileva ai fini IMU.
Giurisprudenza: Cass. n.18633/2019
Richiamata per il principio secondo cui le aree nelle fasce di rispetto stradale/autostradale, destinate al servizio autostradale, non sono assoggettabili a IMU anche se urbanisticamente dichiarate edificabili, per il divieto assoluto di edificabilità in tale fascia.
Massime di principio
- Terreni espropriati e destinati al servizio autostradale o ricadenti nella fascia di rispetto autostradale non sono assoggettabili a IMU: la mancanza della utilizzabilità edificatoria esclude la natura di area fabbricabile tassabile.
- Se il contribuente dimostra il pagamento dell'imposta con documentazione valida (es. F24), l'amministrazione non può riassoggettare gli stessi immobili per la stessa annualità (divieto di duplicazione d'imposta).
- Per i fabbricati demoliti o collabenti il contribuente deve aggiornare la situazione catastale (o altrimenti provare la demolizione) per ottenere l'esclusione o la riduzione IMU; tuttavia, se l'area è anche soggetta a divieto di edificazione (es. fascia di rispetto), resta esclusa la tassazione.
- La prova documentale fornita dal contribuente può essere sufficiente per l'accoglimento del ricorso anche in assenza di costituzione del Comune: l'onere probatorio spetta a chi agisce e la produzione di atti amministrativi e quietanze è determinante.
- In caso di soccombenza dell'ente locale, le spese di giudizio sono a carico dell'ente stesso; quindi, è importante per il contribuente chiedere la condanna alle spese e documentare i costi.
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