Sentenza del 26/10/2021 n. 326 - Comm. Trib. Prov. Savona
Accertamento - reddito d'impresa - costi per operazioni inesistenti (FOI) - ripartizione dell'onere della prova - elementi presuntivi qualificati da parte dell'ufficio - sussistenza - mancata prova contraria del contribuente - legittimità dell'accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento per l'anno 2014 in tema di reddito d'impresa, IRAP e IVA basato sul recupero a tassazione di costi indicati come derivanti da fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale M (titolare M T). L'Ufficio si è fondato sulle risultanze di una verifica della Guardia di Finanza che ha rilevato: emissione ripetuta di fatture per operazioni inesistenti da parte della ditta M; per la posizione del Sig. R F fatture per FOI per euro 93.240, descrizioni generiche delle prestazioni, mancanza di beni strumentali e struttura adeguata presso M, dichiarazioni di pagamenti 'in contanti' non riscontrate dagli estratti conto bancari del contribuente, e la circostanza che il titolare M T risultava evasore totale. L'Ufficio ha prodotto elementi presuntivi qualificati (indizi gravi, precisi e concordanti) e ha ritenuto gravare sul contribuente l'onere di provare l'effettività, anche parziale, delle prestazioni fatturate.
La decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso sulla base della delega prodotta; ha dichiarato legittimo l'accertamento fondato sulle indagini della GdF e sugli indizi relativi alla fittizietà delle fatture (descrizioni generiche, incongruità rispetto a strumenti e capacità operative del fornitore, mancanza di prova di pagamenti in contanti); ha affermato che, una volta forniti dall'Amministrazione indizi qualificati, incombe al contribuente provare l'effettività delle prestazioni, prova che non è stata fornita. Sono state confermate le maggiori imposte e le sanzioni; l'applicazione dell'aumento delle sanzioni è stata però motivata come aggravamento per gravità della condotta (art.7, comma 1) nella misura del 5% e non per recidiva. L'eccezione sull'illegittimità dell'aggio è stata ritenuta infondata (l'aggio è dovuto solo all'atto di riscossione). Il ricorrente è condannato alle spese di lite per complessivi euro 1.600,00.
Norme richiamate
art. 39 DPR n.600/1973
Norma usata per la determinazione del reddito d'impresa nell'accertamento; l'Ufficio ha adottato l'accertamento analitico/induttivo ai sensi di questa disposizione.
art. 43 DPR n.600/1973
"in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati"
Richiamata in relazione alla possibilità di raddoppio dei termini di accertamento quando sussiste una violazione con rilevanza penale; il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine nel caso di specie per il periodo d'imposta 2014.
art. 2 D.Lgs. 74/2000
Fattispecie penale richiamata in ordine alla notizia di reato trasmessa alla Procura e alla maggiore gravità della condotta fiscale contestata (fatture per operazioni inesistenti).
art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997
Norma citata in relazione alla sanzione IVA applicabile nei casi di operazioni inesistenti trattate in regime di reverse charge; l'Ufficio ha applicato la sanzione prevista per l'IVA nel tessuto normativo specifico.
art. 21 DPR n.633/1972, comma 2, lett. g)
Richiesta di individuazione di natura, qualità e quantità dei servizi nella fattura; l'assenza di tali indicazioni nelle fatture contestate è stata considerata elemento a favore della fittizietà.
art. 2697 c.c.
Principio sul riparto dell'onere della prova: in prima battuta l'Ufficio deve fornire prova del fatto costitutivo della pretesa; una volta forniti indizi qualificati e gravi sulla non veridicità delle fatture, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria sull'effettività delle operazioni.
D.Lgs. 472/1997 (art. 17 e art. 7)
Norme richiamate in tema di irrogazione e motivazione delle sanzioni e degli aumenti; il Tribunale ha ritenuto legittime le sanzioni ma ha precisato la corretta motivazione dell'aumento (art.7 primo comma per gravità, non recidiva).
art. 17 D.Lgs. 112/1999
Norma che disciplina il compenso (aggio) dell'agente della riscossione; il Tribunale ha ritenuto che l'aggio rilevi in sede di riscossione e non infici l'avviso di accertamento.
art. 12 D.Lgs. 546/1992
Richiamato in relazione ai criteri di cumulabilità delle sanzioni; l'Ufficio ha applicato i criteri di cumulo giuridico previsti dalla norma.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione produce indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà di fatture (es. indagini della GdF, descrizioni generiche, incongruità tra volumi fatturati e capacità operative del fornitore, evasore accertato), l'accertamento può essere legittimo anche senza prova diretta dell'inesistenza; spetta quindi al contribuente fornire prova specifica e documentale dell'effettività delle prestazioni contestate.
- La mera registrazione contabile della fattura non è di per sé prova dell'effettività del costo: servono elementi probatori (contratti, ordini, documentazione di cantiere, dettagli su maestranze e materiali, parcelle, pagamenti tracciabili o attestazioni verosimili delle fonti di cassa) per confutare indizi di fittizietà.
- La dichiarazione di pagamenti 'in contanti' per importi rilevanti va supportata da elementi oggettivi (prelievi bancari, documentazione su fonti di liquidità); l'assenza di movimenti bancari coerenti indebolisce la versione del contribuente.
- La validità della sottoscrizione dell'atto da parte di funzionario delegato è valutabile in base alla presenza della menzione della delega nell'atto e alla prova della delega in giudizio; l'Amministrazione deve poter dimostrare la regolare delega se contestata.
- L'aggio dell'agente della riscossione è un onere collegato alla fase esecutiva: la menzione nell'avviso non rende automaticamente il contribuente obbligato fino a che non intervenga la riscossione coattiva; le questioni costituzionali sull'aggio non sono pacificamente risolte e vanno valutate caso per caso.
- La motivazione degli aumenti sanzionatori deve essere espressa correttamente: l'aggravamento può essere giustificato per gravità della condotta (art.7, comma 1) e non impropriamente per recidiva se non sussistono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per considerare la violazione precedente definitiva.
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