Sentenza del 26/10/2021 n. 722 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - sono inopponibili all'Amministrazione Finanziaria atti e negozi privi di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti - Sussiste - Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto di strumenti giuridici - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di atti/negozi posti in essere dal contribuente che, pur formalmente validi, sarebbero privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari al fine di ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi. Il giudizio verteva sulla questione se tali atti potessero essere opposti all'Amministrazione o dovessero essere disconosciuti ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 per intento elusivo.
La decisione
La Corte di Cassazione (sent. n. 9908, 27/05/2020) ha confermato l'operatività del divieto di abuso del diritto: gli atti e i negozi privi di valide ragioni economiche diretti ad ottenere vantaggi fiscali attraverso l'elusione sono inopponibili all'Amministrazione. Il discrimine è la sussistenza dell'intento elusivo; in assenza di ragioni economicamente apprezzabili l'operazione può essere disconosciuta. È posto a carico del contribuente l'onere di provare le valide ragioni economiche. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che riconosce il principio antielusivo quale principio generale, rilevabile anche d'ufficio e fondato su principi costituzionali e comunitari.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Consente all'Amministrazione Finanziaria di non riconoscere atti e negozi, anche collegati, privi di valide ragioni economiche se diretti ad aggirare obblighi/divieti tributari e ottenere vantaggi fiscali; applicazione vincolata alla sussistenza dell'intento elusivo e implica l'onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare ragioni economiche apprezzabili.
principi costituzionali e principi comunitari
Il divieto di abuso del diritto è ancorato ai principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario e ai principi di diritto comunitario, giustificando l'applicazione del principio antielusivo anche d'ufficio.
giurisprudenza della Cassazione
Cass. 19/02/2014 n. 3938; Cass. 25/11/2015 n. 24024; Cass. 07/11/2012 n. 19234; Cass. 23/11/2018 n. 30404; Cass. 06/06/2019 n. 15321; Cass. 05/12/2019 n. 31772; Cass. 27/05/2020 n. 9908
Confermano il principio antielusivo e i criteri di applicazione: rilevanza dell'intento elusivo, possibilità di disconoscimento di operazioni prive di sostanza economica e onere della prova a carico del contribuente.
Massime di principio
- Le operazioni formali sono irrilevanti se prive di valide ragioni economiche: anche se rispettano la forma legale, possono essere disconosciute se perseguono solo un vantaggio fiscale.
- L'onere di provare che l'operazione ha una ragione economica non fiscale grava sul contribuente; documentazione e motivazioni economico-commerciali solide sono decisive.
- Il divieto di abuso del diritto è un principio generale aplicabile d'ufficio e fondato su principi costituzionali e comunitari: l'Amministrazione e il giudice possono ricostruire la realtà economica dell'operazione.
- In situazioni con strutture interposte o passaggi artificiosi (trust, società veicolo, contratti complessi), occorre verificare la sostanza economica e la presenza di reali scopi non fiscali.
- Per evitare il rischio di disconoscimento, le operazioni devono avere effetti economici concreti e misurabili (rischio d'impresa, partecipazione ai profitti, motivi commerciali o gestionali) oltre al risparmio d'imposta.
- La conformità formale a norme tributarie non è sufficiente: il criterio sostanziale prevale nella valutazione antielusiva.
- Quando si progetta una pianificazione fiscale, è consigliabile predisporre e conservare prove documentali delle ragioni economiche e delle alternative effettive alla propria scelta operativa.
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