Sentenza del 26/10/2021 n. 335 - Comm. Trib. Prov. Imperia
REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI - diritti reali immobiliari - servitù di passaggio - costituzione - "permuta a catena" - unico atto con più disposizioni - unitarietà dei negozi - liquidazione dell'imposta - art. 21, c. 2, TUR - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Con unico rogito notarile le parti hanno costituito, a titolo di permuta, servitù reciproche di passaggio pedonale e carraio su vari fondi per garantire l'accesso alla pubblica via. L'Ufficio ha considerato sei negozi di permuta distinti e ha emesso avvisi di rettifica liquidando imposte aggiuntive; i ricorrenti hanno invece sostenuto che le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente l'una dall'altra (ipotesi di "permuta a catena") e che, ai sensi dell'art. 21 comma 2 T.U. registro, l'imposta dovesse essere applicata una sola volta sulla disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.
La decisione
La Commissione ha ritenuto provato l'intento unitario e la connessione necessaria tra le disposizioni del rogito (classica fattispecie di permute a catena) e ha accolto il ricorso. È stata confermata la correttezza della liquidazione originaria operata ai sensi dell'art. 21 comma 2 T.U. registro, con applicazione dell'imposta solo sulla disposizione fiscalmente più onerosa. L'Ufficio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori e al rimborso del costo per il C.U.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. imposta di registro), art. 21, comma 2
se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa
La Commissione ha applicato la norma per qualificare il rogito come atto unitario in cui le varie clausole permutative si collegano necessariamente, imponendo la tassazione solo sulla disposizione che genera l'imposta più onerosa
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. imposta di registro), art. 43, lett. b)
disciplina della permuta bilaterale (base imponibile costituita dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggior imposta)
La norma sulla permuta bilaterale è stata richiamata come coerente con l'art. 21, c.2, e supporta l'idea che nelle permute a catena la base imponibile possa essere individuata nel valore della disposizione più onerosa
Massime di principio
- Se più disposizioni contenute in un unico atto derivano necessariamente l'una dall'altra per intrinseca natura (nexus causale e finalità unica), l'art. 21, c.2 T.U. registro consente di tassare una sola volta, applicando l'imposta sulla disposizione più onerosa.
- Per valutare l'unitarietà occorre esaminare il contenuto del rogito: la volontà unitaria delle parti, la connessione funzionale delle disposizioni, la contemporaneità delle operazioni e l'assenza di autonome contropartite o finalità distinte sostengono la qualificazione come atto unitario.
- Se le singole operazioni sono autonome — p.es. aventi finalità diverse, parti diverse, contropartite separate o indipendenza economica — l'Ufficio può legittimamente tassarle separatamente.
- Nella pratica è utile che il rogito espliciti l'intento unitario e il nesso causale tra le disposizioni (clausole descrittive, richiamo reciproco delle pattuizioni, dichiarazioni di scambio unitario) per agevolare il corretto inquadramento fiscale.
- In caso di dubbio l'interpretazione giurisprudenziale e la documentazione probatoria (testo dell'atto, motivazioni del notaio, circostanze di fatto) sono determinanti per stabilire se applicare la tassazione unica ex art. 21, c.2.
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