Cassazione Civile, Ordinanza n. 13918/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche e contraddittorio in sede amministrativa, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società e ai suoi soci distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007. I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla CTP, ma sia il primo grado sia l'appello venivano respinti. In Cassazione i ricorrenti denunciavano, in modo cumulativo e poco ordinato, la violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando una motivazione apparente della sentenza d'appello, la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, il mancato esame della documentazione prodotta, nonché la violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 3 Cost. I motivi erano formulati in modo generico, mescolando censure di legittimità, di merito e di motivazione, senza una chiara correlazione tra i singoli vizi dedotti e le specifiche affermazioni della sentenza impugnata, e senza adeguata indicazione degli atti e documenti rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo promiscuo, con mescolanza di motivi eterogenei, difetto di specificità e violazione del principio di autosufficienza. Ha inoltre osservato che i ricorrenti, sotto la veste di vizi di legittimità e di motivazione, sollecitavano in realtà una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo devono essere dedotti in modo specifico e coerente; non è consentito usarli in modo promiscuo per ottenere una rivalutazione del merito.
Il ricorso deve indicare specificamente le norme violate, le affermazioni della sentenza in contrasto con esse e, quando si deducano errores in procedendo, deve riportare in modo essenziale gli atti e documenti rilevanti.
La doglianza di motivazione apparente deve essere correttamente ricondotta al vizio di nullità della sentenza, non confusa con il vizio di violazione di legge.
Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la formulazione generica e confusa.
art. 111 Cost.
Il richiamo al giusto processo non esonera dall'onere di formulare motivi di ricorso specifici e autosufficienti.
art. 6 CEDU
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con la CEDU, purché non si traduca in formalismo eccessivo; esso persegue lo scopo legittimo di consentire alla Corte di decidere senza altri documenti e di svolgere la funzione nomofilattica.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo a fronte dell'inammissibilità delle censure.
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto per legge.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, coerenti e riconducibili con chiarezza ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la mescolanza di censure eterogenee rende il ricorso inammissibile.
- Il vizio di violazione di legge richiede l'indicazione delle norme asseritamente violate e delle precise affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse; non basta una critica generica della decisione.
- L'onere di autosufficienza impone che atti e documenti posti a fondamento del ricorso siano indicati in modo idoneo e, per quanto necessario, trascritti o riassunti nei passaggi essenziali, così da consentire alla Corte il controllo senza indagini integrative.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione delle prove o la riproposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio o una rilettura del merito sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l'art. 6 CEDU, in quanto funzionale alla comprensione della controversia, alla funzione nomofilattica della Corte e alla certezza del diritto, purché non degeneri in formalismo eccessivo.
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