Cassazione Civile, Ordinanza n. 01601/2026 del 24/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, importi per euro 71.512,00 oltre sanzioni e interessi, assumendo la presenza di operazioni oggettivamente inesistenti e quindi il carattere fittizio di parte della documentazione fiscale. La C.G.T. di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in appello la decisione era stata riformata favorevolmente all'Ufficio. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando motivazione illogica e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che un corretto esame degli elementi di fatto avrebbe escluso la qualifica di "società cartiera"; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2729 c.c., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, contestando l'avvenuto assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio; (3) in via subordinata, la medesima violazione normativa sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'error in procedendo, sostenendo che la questione dell'onere probatorio sarebbe stata trattata in modo erroneo; (4) violazione dell'art. 109 TUIR, deducendo che i costi contestati sarebbero stati inerenti e direttamente riferibili all'attività svolta, con conseguente insussistenza della prova ritenuta necessaria dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in realtà, a denunciare un omesso esame di elementi istruttori e non un omesso esame di un fatto decisivo, oltre a colpire una motivazione che la Corte ha ritenuto non apparente. I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché, dietro la dedotta violazione delle regole sull'onere della prova, tendevano a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità; inoltre, la decisione di merito risultava conforme alla giurisprudenza della Cassazione, integrando anche il filtro dell'art. 360-bis c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva negato i costi per difetto di inerenza, ma li aveva esclusi perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; comunque, la censura è stata anche ritenuta manifestamente infondata, poiché costi relativi a operazioni mai esistite non possono avere rilevanza reddituale né IVA. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 380-bis c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., anche al pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura sulla motivazione è inammissibile se, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare un riesame degli elementi istruttori; la motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione secondo il previgente testo.
La sua violazione non può essere usata per chiedere una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
La censura sull'onere della prova è inammissibile quando, formalmente prospettata come violazione di legge, in concreto mira a contestare il giudizio di fatto compiuto dal giudice di appello.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a un diverso apprezzamento delle prove.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata per il tema dell'accertamento e del disconoscimento dei costi in presenza di operazioni inesistenti; la Corte conferma la decisione di merito conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per l'accertamento IVA e per il recupero dell'imposta in caso di operazioni oggettivamente inesistenti.
Non è decisivo il profilo dell'inerenza quando il costo è riferito a operazioni oggettivamente inesistenti, perché tali costi non possono assumere rilevanza reddituale.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa dalla sentenza impugnata in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e non emergono elementi per mutare orientamento.
La decisione segue la proposta di definizione accelerata, richiamata come presupposto per la valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità e per le conseguenze sanzionatorie.
La mancata adesione alla proposta confermata poi dalla decisione finale può integrare ipotesi di abuso del processo e fondare la condanna a somma ulteriore per პასუხისმგabilità aggravata.
È stata disposta un'ulteriore condanna a favore della cassa delle ammende, in connessione con la definizione accelerata del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo quale norma sul contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso trasformare la deduzione del vizio di motivazione o della violazione delle regole probatorie in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più utilizzabile per contestare la mera insufficienza o illogicità della motivazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se investe una questione diversa da quella posta a base della decisione, è inammissibile.
- Quando il giudice accerta che le fatture si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti, i relativi costi non possono essere riconosciuti né ai fini reddituali né ai fini IVA, a prescindere dalla prospettata inerenza.
- È conforme al filtro dell'art. 360-bis c.p.c. dichiarare inammissibile il ricorso che riproponga questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti idonei a mutare indirizzo.
- La mancata considerazione della proposta di definizione accelerata, quando poi confermata dalla decisione definitiva, può essere letta come indice di abuso del processo e giustificare condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01591/2026 del 24/01/2026
- ordinanza_civile · 24 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01597/2026 del 24/01/2026
- ordinanza_civile · 24 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01598/2026 del 24/01/2026
- ordinanza_civile · 24 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01599/2026 del 24/01/2026
- ordinanza_civile · 24 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01600/2026 del 24/01/2026
- ordinanza_civile · 24 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01602/2026 del 24/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →