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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01599/2026 del 24/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2015, emesso dall’Amministrazione finanziaria sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui le era stata contestata la partecipazione a una frode carosello in materia IVA e recuperata a tassazione l’imposta indebitamente detratta, oltre interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la decisione era stata riformata sulla tempestività ma il ricorso era stato poi rigettato nel merito. In Cassazione la società deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e art. 111, comma 6, Cost., assumendo che la sentenza di appello non consentisse di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era invece chiaramente intellegibile: aveva affrontato la questione del contraddittorio, quella dell’onere della prova e, sul merito, aveva ritenuto non superata la prova presuntiva offerta dall’Amministrazione circa la partecipazione fraudolenta della contribuente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e agli ulteriori importi previsti dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per la definizione accelerata confermata come manifestamente infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una motivazione sufficiente e non apparente, poiché rendeva percepibili le ragioni del decisum: esclusione della violazione del contraddittorio, corretta distribuzione dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, e valutazione in fatto della mancata prova contraria fornita dalla contribuente rispetto agli indizi di partecipazione alla frode carosello. Il ricorso è stato pertanto rigettato. In applicazione della disciplina sulla decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza è stata proposta come vizio processuale per nullità della sentenza, ma è stata ritenuta infondata perché la motivazione della decisione di merito era effettivamente comprensibile e controllabile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando non siano individuabili gli elementi posti a base del convincimento del giudice o la loro disamina sia meramente apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nei giudizi tributari la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; tale requisito risultava rispettato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il requisito costituzionale della motivazione è soddisfatto quando il percorso logico-giuridico della decisione sia ricostruibile.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    In tema di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito non deve dare conto dell’esame di tutte le prove, essendo sufficiente che indichi gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice può trarre il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, senza l’obbligo di confutare espressamente ogni singolo elemento probatorio o argomento difensivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la disciplina della decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, improcedibili o inammissibili.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La conferma della proposta di definizione accelerata legittima la condanna per responsabilità aggravata nella misura liquidata dalla Corte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende a titolo di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o che non esamini analiticamente ogni argomento di parte.
  • Nel processo tributario, l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, restando a carico del contribuente l’onere della prova contraria quando siano allegati elementi indiziari di operazioni inesistenti o fraudolente.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo elemento istruttorio o difensivo incompatibile con la soluzione adottata.
  • Quando la decisione d’appello affronta le questioni decisive e rende intellegibile la ragione del rigetto, la censura di nullità per motivazione apparente è infondata e il ricorso per cassazione deve essere rigettato.
  • La conferma della proposta di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna della parte soccombente alle conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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