Cassazione Civile, Ordinanza n. 01602/2026 del 24/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso per euro 103.291,38, sostenendo che l'IVA relativa a una cessione di un complesso di beni fosse stata, in sostanza, incassata due volte dall'Erario: una prima volta dal cedente che l'aveva addebitata in fattura e versata, una seconda volta dalla società cessionaria che non aveva potuto detrarla perché, in sede di accertamento, l'operazione era stata riqualificata come cessione di compendio aziendale soggetta a imposta di registro. La lite riguardava poi anche gli importi versati per definire agevolmente la controversia tributaria ex art. 11 del d.l. n. 50/2017. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di merito si fosse pronunciato oltre l'oggetto dell'istanza di rimborso; 2) violazione dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, degli artt. 19 e 30-bis d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 167 della direttiva 2006/112/CE e della legge n. 289/2002, sostenendo che non si trattava di rimborso delle somme versate per la definizione agevolata, ma dell'IVA indebitamente addebitata in fattura dal cedente e che tale fattispecie non rientrasse nel perimetro dell'art. 11 citato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudizio di merito aveva ad oggetto, secondo l'accertamento del giudice territoriale, proprio l'istanza di rimborso delle somme versate per la definizione agevolata della lite, sicché non vi era ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione l'oggetto del giudizio, già accertato in fatto dalla sentenza impugnata; inoltre ha affermato, in ogni caso, che il cessionario non è legittimato a chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA indebitamente versata in via di rivalsa, poiché il diritto al rimborso spetta al cedente/prestatore che abbia effettuato il versamento all'Erario. Ha aggiunto che la domanda era comunque preclusa dalla definizione agevolata della controversia, giacché il comma 7 dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017 esclude espressamente la restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto al dovuto per la definizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata e in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la violazione per ultrapetizione non sussiste quando il giudice si pronuncia sul contenuto sostanziale della domanda come effettivamente accertato nel merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di ultrapetizione è deducibile solo se il giudice abbia realmente deciso oltre i limiti della domanda; non quando abbia svolto un accertamento di merito sul suo contenuto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per la censura di violazione di legge in tema di IVA e definizione agevolata.
art. 11 d.l. n. 50/2017
comma 7: "la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione"
la definizione agevolata preclude il rimborso delle somme versate, anche se eccedenti.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA.
art. 30-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina IVA.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di detrazione IVA.
legge n. 289/2002
richiamata per la disciplina dei condoni e delle definizioni agevolate.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in presenza di ricorso manifestamente infondato dopo proposta di definizione accelerata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
la Corte ha disposto il pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende.
art. 13
richiamato solo in chiusura del provvedimento, senza sviluppo testuale nel brano fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di ultrapetizione non può essere utilizzata per censurare un accertamento di merito sull'effettivo oggetto della domanda quando il giudice abbia motivato sul punto e abbia ricompreso la questione tra quelle decise.
- L'individuazione del contenuto e della portata della domanda spetta al giudice di merito, che deve guardare alla sostanza della pretesa e non al solo tenore letterale degli atti; tale valutazione non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c. se non nei limiti del reale travalicamento del petitum.
- In tema di IVA, i rapporti tra Erario, cedente/prestatore e cessionario/committente restano autonomi: il cessionario che abbia subito l'addebito in rivalsa non può rivolgersi direttamente all'Amministrazione per ottenere il rimborso dell'imposta, dovendo far valere le proprie ragioni nei confronti del cedente.
- Il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata all'Erario spetta, in linea di principio, al soggetto passivo che abbia effettuato il versamento eccedente, non a chi abbia semplicemente subito l'addebito in fattura.
- La definizione agevolata della controversia tributaria preclude la restituzione delle somme versate per aderirvi, anche se risultino eccedenti rispetto al dovuto per la definizione stessa, salvo diversa previsione espressa di legge.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e la decisione segue la proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare le conseguenze aggravate di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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