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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01600/2026 del 24/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2016, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA indebitamente detratta per euro 1.191.251,00, oltre interessi e sanzioni, assumendo la partecipazione della contribuente a una frode carosello in ambito IVA. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la sentenza era stata riformata sul punto dell'ammissibilità, ma il ricorso era stato poi rigettato nel merito. In cassazione la società ha dedotto un solo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost., per omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello. Sosteneva che la motivazione fosse solo apparente e che il giudice di merito avesse erroneamente applicato i principi sull'onere della prova, avendo ritenuto provata dall'Amministrazione la partecipazione fraudolenta pur in presenza di contestazioni della società sulla propria estraneità alla frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente ricostruibile: il giudice di appello aveva esaminato e respinto la doglianza sul contraddittorio, aveva richiamato il principio per cui nelle operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti l'onere della prova grava sull'Amministrazione ma può essere assolto anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, e aveva poi ritenuto non superata dalla contribuente la prova indiziaria offerta dall'Ufficio sulla partecipazione alla frode carosello. La Corte ha escluso quindi il vizio di motivazione apparente e ha ritenuto corretta anche l'applicazione delle regole sull'onere probatorio. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e, poiché la decisione segue una proposta di definizione accelerata non accolta, è stata applicata la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. con condanna anche ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di ulteriori somme.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente la censura per nullità della sentenza, qui invocata per omessa o apparente motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta in relazione al vizio di motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiede la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione tributaria.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il vizio è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    l'onere della prova nelle operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione, che può assolverlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 115 c.p.c.

    non impone al giudice di dare conto di ogni singola prova, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti essenziali.

  • art. 116 c.p.c.

    la scelta delle prove ritenute attendibili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, se sorretto da motivazione logica e adeguata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, poi confermata nella decisione definitiva, legittima la valutazione di abuso del processo ai fini delle condanne ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata nei casi individuati dalla disciplina richiamata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente l'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di abuso del processo richiamati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando dalla sentenza non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • In tema di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma può farlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
  • Il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare e confutare espressamente ogni singolo elemento istruttorio, essendo sufficiente che indichi le prove ritenute decisive e la ragione della loro attendibilità.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, se la decisione è sorretta da motivazione congrua e intelligibile.
  • Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione alla proposta poi confermata può legittimare la condanna per abuso del processo e la liquidazione delle somme ulteriori previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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