Cassazione Civile, Ordinanza n. 01591/2026 del 24/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, rilevando che l'atto di rinuncia era stato ritualmente depositato e conteneva gli elementi richiesti dall'art. 390 c.p.c.; ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'adesione dei controricorrenti alla rinuncia. La sentenza impugnata è quindi passata in giudicato per effetto della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (condòmini)
La controversia
Il condominio ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli, articolando quattro motivi. Prima della decisione, tuttavia, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., corredato dall'adesione alla rinuncia sottoscritta dai controricorrenti e dalla previsione di integrale compensazione delle spese. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia e ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; l'adesione rileva soltanto ai fini delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; se ritualmente proposta, è idonea a estinguere il processo anche senza accettazione delle altre parti.
La condanna alle spese non va pronunciata quando alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati muniti di mandato speciale.
È richiamato in funzione comparativa: nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede l'accettazione delle altre parti, diversamente da quanto previsto per la rinuncia nel processo ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente formalizzata, produce l'estinzione del processo come atto unilaterale recettizio e non necessita dell'accettazione della controparte.
- L'adesione della parte resistente alla rinuncia non è condizione di efficacia della stessa, ma incide sulla regolazione delle spese di legittimità, potendo escludere la condanna del rinunciante.
- Quando la rinuncia al ricorso è valida e completa degli adempimenti richiesti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di adesione alla rinuncia da parte di tutte le controparti, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
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