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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01598/2026 del 24/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società impugnava in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, dopo aver riformato la declaratoria di inammissibilità emessa in primo grado, aveva rigettato nel merito il ricorso contro un avviso di accertamento IVA 2016, fondato sull’asserita partecipazione della contribuente a una frode carosello sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Con l’unico motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost. Sosteneva che il giudice d’appello avesse motivato in modo solo apparente la reiezione delle censure su contraddittorio endoprocedimentale, onere della prova e merito dell’asserita frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era invece chiaramente ricostruibile: la decisione di merito aveva affrontato l’ammissibilità del ricorso, escluso la violazione del contraddittorio ritenendo decisiva l’interlocuzione avvenuta tra contribuente e Amministrazione e la procedura di adesione, richiamato il principio per cui nelle operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti l’onere della prova grava sull’Amministrazione, pur potendo essere assolto mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, e infine rilevato che la contribuente non aveva fornito prova contraria idonea a superare gli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio. Per tale ragione la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e applicando altresì le ulteriori somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in relazione alla decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi motivazionali qualificati come violazione di legge processuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la sua violazione è dedotta come parametro della motivazione apparente, che tuttavia deve consistere in una totale mancanza o mera parvenza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone una motivazione idonea anche nel processo tributario; la Corte ritiene soddisfatto il requisito quando l’iter logico è ricostruibile.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    richiede la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma non esige una disamina analitica di ogni prova o argomento.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    nelle operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti l’onere della prova grava sull’Amministrazione, che può assolverlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 115 c.p.c.

    non impone al giudice di dare conto dell’esame di tutte le prove e di tutte le tesi, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata.

  • art. 116 c.p.c.

    la libera valutazione delle prove consente al giudice di fondare il convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili e rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la disciplina della decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati viene richiamata come base per la definizione del giudizio e per le conseguenze sanzionatorie.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    la mancata adesione alla proposta nella definizione accelerata, poi confermata, è letta come indice di abuso del processo e giustifica la condanna aggravata.

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    consente l’ulteriore somma da versare alla cassa delle ammende nei casi valorizzati dalla disciplina della decisione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente allegare una motivazione concisa, sintetica o non confutativa di ogni singolo argomento.
  • Nel processo tributario, la sentenza è validamente motivata se indica gli elementi fattuali e probatori essenziali posti a base della decisione, anche senza esaminare analiticamente tutte le prove o tutte le deduzioni delle parti.
  • In tema di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; spetta poi al contribuente fornire prova contraria idonea.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili e può considerare implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
  • Nel procedimento di decisione accelerata, la conferma della valutazione di manifesta infondatezza può giustificare le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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