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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10923/2025 del 25/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due pensionati, delle trattenute operate dalla cassa professionale sui ratei di pensione a titolo di contributo di solidarietà. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo illegittima l'applicazione del contributo per difetto di una norma di legge che lo autorizzasse e avevano escluso la prescrizione quinquennale invocata dall'ente. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare dell'ente e la previdenza privatizzata, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo alla luce dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato, e delle successive disposizioni interpretative e di coordinamento, nonché delle delibere adottate dall'ente; (2) violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, deducendo che il contributo sarebbe stato applicabile almeno per il biennio 2012-2013; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla restituzione delle somme trattenute fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. perché contrastante con un orientamento consolidato: l'autonomia regolamentare della cassa non consente di introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; inoltre le norme invocate dall'ente non attribuiscono quel potere, né la norma di interpretazione autentica richiamata è pertinente alla fattispecie. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, perché la disposizione invocata presuppone interventi ex ante per riequilibrare il rapporto entrate/spesa e non copre delibere ex post poi dichiarate illegittime. Ha dichiarato inammissibile pure il terzo motivo, ribadendo che la prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi ed esigibili già posti a disposizione dell'assicurato; quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico per l'indebita applicazione di un contributo illegittimo, si applica la prescrizione ordinaria decennale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle somme aggiuntive previste per la definizione conforme a proposta non accettata e al contributo alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    l'autonomia regolamentare della cassa si limita a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    la novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà ed è comunque compatibile con il solo sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    la norma di interpretazione autentica opera per provvedimenti diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine e non per il contributo straordinario di solidarietà, che ha carattere provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiede interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine; non copre il contributo di solidarietà oggetto di causa, né delibere ex post già illegittime.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e dunque è soggetto a riserva di legge.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale riguarda crediti liquidi ed esigibili; non si applica quando sia contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di trattenute illegittime.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione e interruzione, ma ritenuto non decisivo rispetto al diverso termine applicabile.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale al diritto alla riliquidazione degli importi quando è in contestazione l'ammontare della pensione.

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    presuppone anch'essa la liquidità ed esigibilità del credito, non ricorrenti nella controversia.

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    riguarda la riliquidazione della pensione, non l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo è contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato e non contiene argomenti per mutarlo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta non accettata consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria e della condanna alle ulteriori somme previste.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicati per la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'ente previdenziale privatizzato non può introdurre con fonte regolamentare un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché una simile trattenuta integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Le norme che riconoscono autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati consentono interventi sui criteri di determinazione del trattamento o sul riequilibrio finanziario a lungo termine, ma non legittimano prelievi straordinari e temporanei sui ratei già maturati se non espressamente previsti dalla legge.
  • La disposizione di interpretazione autentica richiamata in materia previdenziale si applica solo ai provvedimenti effettivamente incidenti sui criteri di calcolo della pensione e diretti all'equilibrio finanziario di lungo periodo, non alle misure di solidarietà straordinaria.
  • La prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali opera soltanto quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controversa la stessa misura della prestazione pensionistica per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporsi a un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a determinarne il mutamento.
  • Quando il giudizio è definito in conformità a una proposta non accettata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 96 c.p.c. e 380-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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