Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2025 del 25/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa previdenziale professionale, di trattenute sulla pensione di un ex iscritto a titolo di contributo di solidarietà. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittime tali trattenute. In cassazione la cassa ha proposto quattro motivi: (1) violazione della normativa di riferimento e delle delibere interne, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione; (2) in subordine, erronea esclusione dell’applicabilità del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013; (3) errata individuazione del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme trattenute, che secondo la ricorrente sarebbe quinquennale e non decennale; (4) errata decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, che la Corte territoriale aveva fatto decorrere da ciascuna trattenuta invece che dalla domanda giudiziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutte le censure erano già state reputate infondate da un orientamento consolidato di legittimità e che la memoria depositata non conteneva argomenti idonei a indurre un ripensamento. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittime le trattenute pensionistiche. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento della somma di euro 2.500,00 alla controparte, di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende, nonché all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta per la definizione accelerata
Il ricorso è stato trattato nell’ambito del procedimento accelerato e la mancata indicazione di nuovi argomenti rispetto alla proposta ha inciso sulla declaratoria di inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine previsto.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze si ponevano contro un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire elementi per mutarlo.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha ravvisato un abuso del processo per la richiesta di decisione senza nuovi argomenti e ha condannato la ricorrente alle conseguenze previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994
Richiamato dalla ricorrente come base normativa della disciplina previdenziale della cassa.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente quale norma invocata per la legittimità del contributo di solidarietà.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato nel quadro normativo prospettato dalla ricorrente.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato quale interpretazione autentica della disciplina previdenziale invocata dalla ricorrente.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Invocato dalla ricorrente sia come fondamento della legittimità del contributo sia, in subordine, come disciplina applicabile al biennio 2012-2013; la censura è stata reputata infondata alla luce della giurisprudenza consolidata.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità costituzionale del contributo di solidarietà.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle regole di valutazione del materiale istruttorio.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il termine prescrizionale più breve.
art. 2948, n. 4, c.c.
Invocato dalla ricorrente a fondamento della prescrizione quinquennale.
art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del termine di prescrizione delle pretese previdenziali.
artt. 3 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a supporto della tesi sulla prescrizione quinquennale e sulla disciplina previdenziale.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Richiamato dalla ricorrente sul tema della decorrenza degli accessori sulle somme dovute.
artt. 1224 e 2033 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli interessi e alla ripetizione dell’indebito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si limitano a riproporre questioni già risolte in senso contrario da un orientamento consolidato della Corte, senza offrire argomenti nuovi o idonei a determinare un ripensamento.
- Nel rito camerale accelerato, la persistenza nella richiesta di decisione senza addurre elementi innovativi rispetto alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
- In materia di trattenute pensionistiche operate da enti previdenziali professionali, le contestazioni sulla legittimità del contributo di solidarietà, sulla prescrizione delle azioni restitutorie e sulla decorrenza degli accessori devono confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità già consolidata; in difetto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è gravata delle spese di legittimità, del pagamento della somma ex art. 96 c.p.c. ove ne ricorrano i presupposti, e dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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