Cassazione Civile, Ordinanza n. 10909/2025 del 25/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, dell’estratto di ruolo relativo a una cartella esattoriale. Il ricorrente sosteneva di essere venuto a conoscenza della cartella solo tramite l’estratto di ruolo e chiedeva accertarsi l’inesistenza o nullità della notifica della cartella e, comunque, la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire; la Corte d’appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 615, 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2943 e 2697 c.c., censurando la decisione di merito nella parte in cui aveva respinto l’eccezione di prescrizione ritenendo insussistente l’interesse ad agire. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifiche ipotesi tassative non allegate né provate nel caso concreto; ha richiamato inoltre il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022 e la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 190/2023, reputandoli assorbenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ha ritenuto che la censura fosse infondata perché la normativa sopravvenuta limita l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo alle sole ipotesi tassative previste dalla legge, non ricorrenti né dimostrate nel caso di specie. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per il rilievo dello ius superveniens e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di difetto di interesse ad agire.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 2943 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta prescrizione del credito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell’onere della prova.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, salvo specifiche e tassative ipotesi; la Corte lo applica anche ai processi pendenti come diritto vivente.
art. 3-bis, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Norma introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
l. 17 dicembre 2021, n. 215
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile fuori dai casi espressamente e tassativamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; il ricorrente deve allegare e dimostrare la ricorrenza di una delle ipotesi eccezionali previste dalla legge.
- La disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse ad agire in relazione al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
- Quando l’impugnazione dell’estratto di ruolo è proposta al di fuori delle ipotesi consentite, le questioni ulteriori dedotte dal ricorrente risultano assorbite e il ricorso deve essere rigettato.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte può compensare le spese se il rigetto è connesso allo ius superveniens, e deve dare atto, ricorrendone i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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