Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2025 del 25/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per contributi dovuti per alcune annualità. Il professionista aveva contestato la pretesa della cassa previdenziale sostenendo di non essere tenuto all'iscrizione obbligatoria e alla contribuzione minima, poiché non avrebbe esercitato la professione in modo continuativo ma solo occasionale ed era già iscritto a una diversa gestione INPS per altra attività. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo che, pur potendo i regolamenti della cassa derogare al diritto previgente, non fosse derogabile la facoltatività dell'iscrizione quando esista una posizione previdenziale derivante da altra attività obbligatoriamente tutelata. La cassa ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi, denunciando violazione di varie disposizioni in tema di privatizzazione delle casse professionali e di disciplina dell'iscrizione, sostenendo che la sola iscrizione all'albo professionale sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla cassa e di versamento della contribuzione minima, anche in caso di attività occasionale, mancata produzione di reddito e presenza di altra copertura previdenziale obbligatoria; ha inoltre dedotto che la contribuzione minima ha funzione solidaristica e può coesistere con altra contribuzione senza violare il divieto di doppia contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha affermato, in continuità con una recente evoluzione giurisprudenziale, che per l'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale del geometra, essendo irrilevanti la natura occasionale dell'attività, la mancata produzione di reddito e l'iscrizione ad altra gestione INPS. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 commi 32 e 33, L. 537/1993
Richiamata come base della disciplina di delegificazione e dell'autonomia regolamentare delle casse professionali.
artt. 1 e ss. L. 509/1994
Interpretati nel senso di aver inciso sul sistema delle casse professionali consentendo interventi regolamentari funzionali all'equilibrio finanziario.
art. 3, comma 12, L. 335/1995
Richiamato per la possibilità di interventi diretti a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali privatizzati.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Evocato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'obbligo contributivo e dell'autonomia della cassa.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Richiamato nel quadro normativo dedotto a fondamento dell'obbligo contributivo.
art. 6 d.lgs. 103/1996
Richiamato dalla ricorrente in tema di regime previdenziale delle casse professionali.
art. 1 L. 37/1967
Norma invocata quale base della disciplina previdenziale di categoria dei geometri.
artt. 10 e 22 L. 773/1982
Considerati come fondamento del contributo di solidarietà poi trasformato in contributo soggettivo minimo e della connessione tra iscrizione all'albo e obblighi previdenziali.
art. 5 Statuto CIPAG approvato con DM 27/2/2003
i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione
La Corte lo legge nel senso che l'esercizio anche non continuativo della libera professione da parte dell'iscritto all'albo determina l'obbligo di iscrizione alla cassa e di contribuzione minima.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi costituzionali in materia previdenziale.
art. 12 preleggi
Invocato nella critica all'interpretazione della normativa regolamentare e di legge.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio ermeneutico asseritamente violato nella lettura dello statuto della cassa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Per i geometri iscritti all'albo, la sola iscrizione professionale può essere sufficiente a radicare l'obbligo di iscrizione alla cassa di categoria e il pagamento della contribuzione minima, anche se l'attività sia svolta in modo occasionale e senza reddito.
- La presenza di una posizione previdenziale obbligatoria presso altra gestione non esclude, di per sé, gli obblighi verso la cassa professionale di categoria quando il presupposto dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio, anche non continuativo, della professione sia integrato.
- La contribuzione minima degli iscritti alle casse privatizzate può avere funzione solidaristica e non presuppone necessariamente un rapporto sinallagmatico diretto con la prestazione previdenziale, sicché è compatibile con l'esistenza di altri regimi contributivi distinti.
- Nel valutare l'obbligo contributivo delle casse professionali privatizzate occorre leggere la disciplina statutaria e quella legislativa in continuità con il processo di delegificazione e con l'esigenza di equilibrio finanziario di lungo periodo dell'ente.
- L'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito, ai fini dell'obbligo contributivo minimo, non amplia la platea dei soggetti obbligati, ma chiarisce i presupposti di fatto dell'obbligazione per chi sia già iscritto all'albo.
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