Cassazione Civile, Ordinanza n. 10918/2025 del 25/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa previdenziale tra marzo 2021 e marzo 2022, di un contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia di un iscritto. Il giudice di merito ha ritenuto illegittima la trattenuta e ha condannato l'ente alla restituzione delle somme con accessori decorrenti da ciascuna trattenuta. In cassazione la cassa ha dedotto: 1) violazione di norme in tema di autonomia regolamentare e previdenza privatizzata, oltre che degli artt. 2, 3, 23 Cost. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato in base alle proprie delibere e al regolamento previdenziale; 2) violazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito e sugli interessi, censurando la decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ogni trattenuta anziché dalla domanda giudiziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambe le censure erano già state ripetutamente ritenute infondate da una giurisprudenza consolidata della Cassazione e che la memoria depositata non offriva argomenti nuovi idonei a mutare tale orientamento. Ha quindi posto le spese di legittimità a carico della ricorrente, l'ha condannata al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per abuso del processo, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia e il quadro normativo delle casse privatizzate, ma la censura è stata reputata infondata alla luce della giurisprudenza consolidata.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Invocato dalla ricorrente, come modificato e interpretato autenticamente, per giustificare il contributo di solidarietà; la Corte richiama un orientamento contrario alla tesi della cassa.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Richiamato a sostegno della legittimità del prelievo previdenziale; la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Richiamati per sostenere la conformità costituzionale del contributo; la Corte ribadisce l'infondatezza della tesi alla luce della propria giurisprudenza.
art. 115 c.p.c.
Dedotto quale norma processuale violata per l'apprezzamento delle risultanze di causa; non ha superato il vaglio di ammissibilità/fondatezza.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Invocato in tema di decorrenza degli accessori sulla ripetizione di somme indebitamente trattenute.
artt. 1224 e 2033 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la decorrenza di interessi e rivalutazione dalla data di ogni trattenuta; la Corte conferma l'orientamento favorevole alla decorrenza individuata dal giudice di merito.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché le questioni erano già coperte da indirizzo consolidato della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
Procedura di definizione accelerata cui è seguita la proposta non superata da nuovi argomenti nella memoria.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 378 c.p.c.
Norma che regola la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente, ritenuta non idonea a mutare l'orientamento consolidato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per sanzionare l'abuso del processo, ritenuto integrato dalla richiesta di decisione senza nuovi argomenti contro orientamento giurisprudenziale consolidato.
Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023
Richiamate come supporto del principio secondo cui la proposizione insistita della causa contro orientamento consolidato e senza nuovi argomenti può integrare abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità, senza apportare argomenti nuovi o idonei a indurre un revirement, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- In tema di contributo di solidarietà sulle pensioni erogate da enti previdenziali privatizzati, la legittimità del prelievo va valutata alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di cassazione, che può escludere la fondatezza delle censure basate sull'autonomia regolamentare dell'ente e sui parametri costituzionali invocati.
- In materia di ripetizione di somme indebitamente trattenute su prestazioni previdenziali, gli accessori possono essere regolati secondo i criteri ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità con decorrenza dalla singola trattenuta, ove così stabilito dal giudice di merito e non validamente censurato.
- La persistenza nel coltivare il ricorso nonostante una proposta di definizione accelerata fondata su orientamento consolidato, senza addurre elementi nuovi, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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