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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10906/2025 del 25/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società ha impugnato davanti al tribunale del lavoro estratti di ruolo riferiti a più cartelle di pagamento emesse per crediti contributivi INPS, deducendo che le cartelle non le erano mai state notificate e che i crediti erano prescritti. Il tribunale ha respinto l'opposizione e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo validamente notificate le cartelle e insussistente l'interesse ad agire contro i soli estratti di ruolo. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente escluso l'interesse ad agire; (2) violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c. per l'utilizzo in appello di documentazione prodotta dal concessionario; (3) violazione dell'art. 145 c.p.c. per avere ritenuto corretta la notifica della cartella a indirizzo errato; (4) violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 e omesso esame di un fatto decisivo, cioè la prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha affermato che, in tema di riscossione mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dallo ius superveniens del 2021, esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dalle ipotesi tassative previste dalla norma; poiché tali ipotesi non erano state allegate né provate, l'impugnazione era inammissibile in radice. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022 e la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, ritenendo tali precedenti diritto vivente. Il ricorso è stato quindi sostanzialmente respinto; le spese di legittimità sono state compensate per effetto dello ius superveniens e sono stati posti a carico del ricorrente gli oneri per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato come norma sull'interesse ad agire, ma la Corte ha ritenuto assorbente e più radicale il difetto di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 416 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    dedotto per contestare l'utilizzo in appello di documenti prodotti dal concessionario; il motivo è stato assorbito.

  • art. 421 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    dedotto insieme all'art. 416 c.p.c. sul regime di acquisizione/utilizzo della documentazione; motivo assorbito.

  • art. 145 c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    invocato per censurare la ritenuta correttezza della notifica della cartella a indirizzo errato; motivo assorbito.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    richiamato in relazione alla dedotta prescrizione del credito contributivo; motivo assorbito.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021

    esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifiche e tassative ipotesi; norma applicabile ai processi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    convertito dalla l. 17 dicembre 2021

    ha introdotto nell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 la disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    richiamati in relazione alle questioni di legittimità costituzionale

    le questioni di costituzionalità della norma sull'estratto di ruolo sono state considerate manifestamente infondate o inammissibili dai giudici di legittimità e costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    richiamato tramite l'art. 117 Cost.

    la Corte di cassazione ha richiamato le Sezioni Unite nel ritenere manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale anche rispetto a tale parametro convenzionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato tramite l'art. 117 Cost.

    considerato nel medesimo giudizio di non fondatezza delle questioni costituzionali.

Massime di principio

  • In materia di riscossione coattiva mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo che ricorrano le specifiche ipotesi tassative previste dalla legge; in difetto di allegazione e prova di tali presupposti, l'azione è inammissibile in radice.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • Quando una questione di ammissibilità dell'azione è assorbente, restano irrilevanti e quindi assorbiti i motivi ulteriori che investono la notifica della cartella, l'utilizzabilità dei documenti o la prescrizione del credito.
  • Le questioni di legittimità costituzionale della norma che disciplina l'impugnazione dell'estratto di ruolo, già vagliate dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale, non giustificano un diverso esito del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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