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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10917/2025 del 25/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La Cassa previdenziale ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla restituzione, in favore del pensionato, delle somme trattenute dal giugno 2012 all’agosto 2022 a titolo di contributo di solidarietà applicato sulla pensione di vecchiaia liquidata integralmente con il sistema retributivo. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di norme di legge e costituzionali sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato in base alla disciplina previdenziale della Cassa. Con il terzo motivo ha censurato la decisione sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla ripetizione delle trattenute indebite fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi tutti infondati alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato già richiamato anche nella proposta di definizione accelerata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento dell’ulteriore somma in favore del controricorrente e alla sanzione ex art. 96 c.p.c.; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni della Cassa

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    richiamato, come modificato e interpretato autenticamente, per sostenere la disciplina del contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato quale norma di modifica della disciplina previdenziale applicabile

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato quale interpretazione autentica della disciplina previdenziale invocata

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    richiamato a fondamento della legittimità della contribuzione contestata

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    invocati dalla ricorrente a sostegno della legittimità costituzionale del contributo di solidarietà

  • art. 1, l. n. 147/2013

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale invocata dalla Corte territoriale

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione

  • art. 129, r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sul procedimento accelerato richiamata nella motivazione

  • art. 378 c.p.c.

    norma relativa alla memoria illustrativa depositata dalla ricorrente

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma richiamata per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    base della condanna per abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo

  • art. 147/2013

    la decisione richiama la normativa previdenziale e la sua interpretazione autentica nel senso consolidato della giurisprudenza

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti nuovi idonei a sollecitarne il mutamento.
  • In tema di trattenute operate su pensioni per contributi di solidarietà, la legittimità della misura va valutata alla luce della disciplina previdenziale speciale e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ne ha già definito i limiti e i presupposti.
  • Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute o indebitamente pagate periodicamente non ha natura periodica: la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale, che decorre dai singoli pagamenti, e non il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
  • La reiterazione in cassazione di censure già confutate da indirizzi univoci, senza apportare elementi nuovi, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneAbuso del dirittoOnere della prova

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