Cassazione Civile, Ordinanza n. 10917/2025 del 25/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La Cassa previdenziale ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla restituzione, in favore del pensionato, delle somme trattenute dal giugno 2012 all’agosto 2022 a titolo di contributo di solidarietà applicato sulla pensione di vecchiaia liquidata integralmente con il sistema retributivo. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di norme di legge e costituzionali sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato in base alla disciplina previdenziale della Cassa. Con il terzo motivo ha censurato la decisione sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla ripetizione delle trattenute indebite fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi tutti infondati alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato già richiamato anche nella proposta di definizione accelerata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento dell’ulteriore somma in favore del controricorrente e alla sanzione ex art. 96 c.p.c.; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 509/1994
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni della Cassa
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato, come modificato e interpretato autenticamente, per sostenere la disciplina del contributo di solidarietà
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
richiamato quale norma di modifica della disciplina previdenziale applicabile
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
richiamato quale interpretazione autentica della disciplina previdenziale invocata
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
richiamato a fondamento della legittimità della contribuzione contestata
artt. 3, 23 e 38 Cost.
invocati dalla ricorrente a sostegno della legittimità costituzionale del contributo di solidarietà
art. 1, l. n. 147/2013
richiamato nel motivo sulla prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale invocata dalla Corte territoriale
art. 2948 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione
art. 129, r.d.l. n. 1827/1935
richiamato nel motivo sulla prescrizione
art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947
richiamato nel motivo sulla prescrizione
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata
art. 380-bis c.p.c.
norma sul procedimento accelerato richiamata nella motivazione
art. 378 c.p.c.
norma relativa alla memoria illustrativa depositata dalla ricorrente
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma richiamata per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
base della condanna per abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo
art. 147/2013
la decisione richiama la normativa previdenziale e la sua interpretazione autentica nel senso consolidato della giurisprudenza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando censura una decisione conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti nuovi idonei a sollecitarne il mutamento.
- In tema di trattenute operate su pensioni per contributi di solidarietà, la legittimità della misura va valutata alla luce della disciplina previdenziale speciale e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ne ha già definito i limiti e i presupposti.
- Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute o indebitamente pagate periodicamente non ha natura periodica: la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale, che decorre dai singoli pagamenti, e non il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
- La reiterazione in cassazione di censure già confutate da indirizzi univoci, senza apportare elementi nuovi, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10906/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10909/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10918/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10923/2025 del 25/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2025 del 25/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →