Cassazione Civile, Sentenza n. 35641/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso con metodo induttivo per l'anno 2006, lamentando: mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e omissione del processo verbale di chiusura delle indagini (richiamando art.12, comma 7 legge 212/2000 e art.24 legge 4/1929 e principi UE); difetto di motivazione e mancata produzione dei documenti richiamati nell'avviso; errata ripartizione dell'onere della prova e uso illegittimo di presunzioni; notifica invalida dell'avviso; inammissibilità dell'appello perché sottoscritto da funzionario senza delega esibita; omissione di pronuncia su questioni rilevanti (ente non più esistente, decadenza per 2005, regime 398/1991).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: l'accertamento era un accertamento "a tavolino", per il quale non opera l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale e non è necessaria la redazione del processo verbale di constatazione; la giurisprudenza consolidata (Sez. U. n.24823/2015 e seguenti) giustifica il diverso trattamento tra verifiche "in loco" e "a tavolino" e ammette la cosiddetta prova di resistenza da parte del contribuente per l'I.V.A.; il contribuente non ha specificato le ragioni concrete che avrebbe potuto proporre nel contraddittorio, pertanto non ha assolto alla prova di resistenza; la notifica tramite servizio postale diretto dall'Ufficio è valida e risponde alla disciplina del servizio postale ordinario; l'appello dell'Agenzia sottoscritto da funzionario diverso dal direttore è ammissibile in mancanza di prova di usurpazione dei poteri; in tema di accertamento d'ufficio (art.41 DPR 600/73) l'Ufficio può ricorrere a presunzioni semplificate e l'onere di fornire elementi contrari grava sul contribuente. Di conseguenza la sentenza della C.T.R. che aveva accolto l'appello dell'Agenzia è confermata.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente), art.12, comma 7
Il comma limita l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale alle verifiche in loco; la Corte conferma che tale limitazione non è irragionevole e non viola norme UE/Costituzionali quando applicata alle verifiche a tavolino
legge 4 gennaio 1929, n.4, art.24
Non impone che il processo verbale di constatazione contenga sempre le contestazioni formali; può avere contenuti meramente ricognitivi o valutativi e non è sempre necessario ai fini di un avviso di accertamento
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art.41
Citata dal ricorrente per il diritto ad essere ascoltati prima di provvedimenti lesivi; la Corte rileva che la tutela UE è stata considerata nella giurisprudenza di legittimità e che per tributi armonizzati il contraddittorio ha effetti più stringenti, mentre per tributi non armonizzati si applica la regola nazionale con la prova di resistenza
Costituzione della Repubblica Italiana, artt.3, 53 e 97
Rilevati dal ricorrente su profili di ragionevolezza e non discriminazione; la Corte esclude violazioni costituzionali rispetto alla diversità di trattamento tra verifiche in loco e a tavolino e tra tributi armonizzati e non
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.41
Norma dell'accertamento d'ufficio: in caso di mancata dichiarazione l'Ufficio può determinare il reddito anche con presunzioni semplificate; la Corte conferma l'operatività di questo meccanismo e l'inversione dell'onere probatorio in tali ipotesi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.55
Richiamata in tema di IVA; nella parte in cui l'avviso riguarda IVA la Corte ricorda l'esistenza dell'obbligo in linea di principio del contraddittorio, salvo che il contribuente non assolva la prova di resistenza
Codice civile, artt.2697, 2727, 2729
Norme sull'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte osserva che l'apprezzamento delle presunzioni e della prova è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per illogicità manifesta
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, artt.10-11
Attribuiscono capacità di stare in giudizio all'Ufficio locale dell'Agenzia e legittimano atti firmati da funzionari preposti senza necessità di esibire delega, salvo prova di usurpazione dei poteri
Legge 20 novembre 1982, n.890 e Legge 8 maggio 1998, n.146, art.20
Disciplina delle notificazioni: la Corte chiarisce che la notificazione diretta a mezzo posta dall'Ufficio finanziario è ammessa e si applica la disciplina del servizio postale ordinario; la mancata redazione di relata non invalida la notifica salvo prova che il destinatario non ha avuto conoscenza per causa non sua
Codice di procedura civile, artt.112, 137, 153, 360
Richiamati per principi processuali: omessa pronuncia, termini e rimessione in termini; l'omessa esplicita pronuncia su alcuni motivi in appello è stata ritenuta implicitamente risolta dalla decisione
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art.12, comma 7, legge 212/2000 è obbligatorio per le verifiche effettuate in loco; per gli accertamenti "a tavolino" non sussiste un obbligo generalizzato, salvo che il contribuente dimostri concretamente quali ragioni avrebbe prospettato (prova di resistenza)
- Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può effettuare accertamento d'ufficio ai sensi dell'art.41 DPR 600/73 ricorrendo anche a presunzioni semplificate e invertendo l'onere della prova, che grava poi sul contribuente
- La notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate a mezzo del servizio postale ordinario è valida se eseguite le formalità postali; l'eventuale mancata conoscenza effettiva dell'atto può essere fatta valere con richiesta di rimessione in termini previa prova
- I giudizi di merito sulla prova presuntiva e sulla partecipazione del rappresentante alle vicende associative sono valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in cassazione se non per manifesta illogicità
- L'appello o altri atti processuali sottoscritti da funzionari dell'Agenzia sono presumibilmente validi senza esibizione di delega, salvo prova contraria di usurpazione dei poteri
- Quando si contesta la mancanza di motivazione o la mancata produzione di documenti citati nell'avviso, occorre specificare quali atti non sono stati prodotti e come ciò abbia inciso sull'affermazione dei fatti, perché la semplice affermazione generica non è sufficiente in cassazione
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