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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35641/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso con metodo induttivo per l'anno 2006, lamentando: mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e omissione del processo verbale di chiusura delle indagini (richiamando art.12, comma 7 legge 212/2000 e art.24 legge 4/1929 e principi UE); difetto di motivazione e mancata produzione dei documenti richiamati nell'avviso; errata ripartizione dell'onere della prova e uso illegittimo di presunzioni; notifica invalida dell'avviso; inammissibilità dell'appello perché sottoscritto da funzionario senza delega esibita; omissione di pronuncia su questioni rilevanti (ente non più esistente, decadenza per 2005, regime 398/1991).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: l'accertamento era un accertamento "a tavolino", per il quale non opera l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale e non è necessaria la redazione del processo verbale di constatazione; la giurisprudenza consolidata (Sez. U. n.24823/2015 e seguenti) giustifica il diverso trattamento tra verifiche "in loco" e "a tavolino" e ammette la cosiddetta prova di resistenza da parte del contribuente per l'I.V.A.; il contribuente non ha specificato le ragioni concrete che avrebbe potuto proporre nel contraddittorio, pertanto non ha assolto alla prova di resistenza; la notifica tramite servizio postale diretto dall'Ufficio è valida e risponde alla disciplina del servizio postale ordinario; l'appello dell'Agenzia sottoscritto da funzionario diverso dal direttore è ammissibile in mancanza di prova di usurpazione dei poteri; in tema di accertamento d'ufficio (art.41 DPR 600/73) l'Ufficio può ricorrere a presunzioni semplificate e l'onere di fornire elementi contrari grava sul contribuente. Di conseguenza la sentenza della C.T.R. che aveva accolto l'appello dell'Agenzia è confermata.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente), art.12, comma 7

    Il comma limita l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale alle verifiche in loco; la Corte conferma che tale limitazione non è irragionevole e non viola norme UE/Costituzionali quando applicata alle verifiche a tavolino

  • legge 4 gennaio 1929, n.4, art.24

    Non impone che il processo verbale di constatazione contenga sempre le contestazioni formali; può avere contenuti meramente ricognitivi o valutativi e non è sempre necessario ai fini di un avviso di accertamento

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art.41

    Citata dal ricorrente per il diritto ad essere ascoltati prima di provvedimenti lesivi; la Corte rileva che la tutela UE è stata considerata nella giurisprudenza di legittimità e che per tributi armonizzati il contraddittorio ha effetti più stringenti, mentre per tributi non armonizzati si applica la regola nazionale con la prova di resistenza

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt.3, 53 e 97

    Rilevati dal ricorrente su profili di ragionevolezza e non discriminazione; la Corte esclude violazioni costituzionali rispetto alla diversità di trattamento tra verifiche in loco e a tavolino e tra tributi armonizzati e non

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.41

    Norma dell'accertamento d'ufficio: in caso di mancata dichiarazione l'Ufficio può determinare il reddito anche con presunzioni semplificate; la Corte conferma l'operatività di questo meccanismo e l'inversione dell'onere probatorio in tali ipotesi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.55

    Richiamata in tema di IVA; nella parte in cui l'avviso riguarda IVA la Corte ricorda l'esistenza dell'obbligo in linea di principio del contraddittorio, salvo che il contribuente non assolva la prova di resistenza

  • Codice civile, artt.2697, 2727, 2729

    Norme sull'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte osserva che l'apprezzamento delle presunzioni e della prova è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per illogicità manifesta

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, artt.10-11

    Attribuiscono capacità di stare in giudizio all'Ufficio locale dell'Agenzia e legittimano atti firmati da funzionari preposti senza necessità di esibire delega, salvo prova di usurpazione dei poteri

  • Legge 20 novembre 1982, n.890 e Legge 8 maggio 1998, n.146, art.20

    Disciplina delle notificazioni: la Corte chiarisce che la notificazione diretta a mezzo posta dall'Ufficio finanziario è ammessa e si applica la disciplina del servizio postale ordinario; la mancata redazione di relata non invalida la notifica salvo prova che il destinatario non ha avuto conoscenza per causa non sua

  • Codice di procedura civile, artt.112, 137, 153, 360

    Richiamati per principi processuali: omessa pronuncia, termini e rimessione in termini; l'omessa esplicita pronuncia su alcuni motivi in appello è stata ritenuta implicitamente risolta dalla decisione

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art.12, comma 7, legge 212/2000 è obbligatorio per le verifiche effettuate in loco; per gli accertamenti "a tavolino" non sussiste un obbligo generalizzato, salvo che il contribuente dimostri concretamente quali ragioni avrebbe prospettato (prova di resistenza)
  • Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Ufficio può effettuare accertamento d'ufficio ai sensi dell'art.41 DPR 600/73 ricorrendo anche a presunzioni semplificate e invertendo l'onere della prova, che grava poi sul contribuente
  • La notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate a mezzo del servizio postale ordinario è valida se eseguite le formalità postali; l'eventuale mancata conoscenza effettiva dell'atto può essere fatta valere con richiesta di rimessione in termini previa prova
  • I giudizi di merito sulla prova presuntiva e sulla partecipazione del rappresentante alle vicende associative sono valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in cassazione se non per manifesta illogicità
  • L'appello o altri atti processuali sottoscritti da funzionari dell'Agenzia sono presumibilmente validi senza esibizione di delega, salvo prova contraria di usurpazione dei poteri
  • Quando si contesta la mancanza di motivazione o la mancata produzione di documenti citati nell'avviso, occorre specificare quali atti non sono stati prodotti e come ciò abbia inciso sull'affermazione dei fatti, perché la semplice affermazione generica non è sufficiente in cassazione

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