Cassazione Civile, Sentenza n. 35393/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della CTR sostenendo, in sintesi: 1) la notifica degli atti tributari del 2009 effettuata tramite società postale privata priva di licenza sarebbe inesistente o comunque non sanabile, richiamando gli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 261/1999; 2) la costituzione in giudizio del Comune sarebbe inammissibile perché effettuata per posta e non mediante deposito in segreteria, con violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/92 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; 3) gli avvisi sarebbero nulli per difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi, con violazioni dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3 della L. 1241/90 (citata nel testo) e dell'art. 7 della L. 212/2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica tramite operatore postale privato senza titolo, nel periodo considerato, sia invalida ma non inesistente e pertanto sanabile quando il destinatario abbia comunque acquisito la conoscenza dell'atto (dimostrata dalla proposizione del ricorso). Ha inoltre confermato la correttezza della CTR nel ritenere ammissibile la costituzione per mezzo postale nel processo tributario alla luce di precedenti giurisprudenziali (Cass. n.17953/2012). Il motivo relativo alla motivazione degli avvisi è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Non sono state imposte spese processuali al Comune in quanto non costituito. Alla ricorrente è stato comunque imposto l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 comma 1-quater (introdotto dalla L. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 261/1999
La ricorrente invoca tali disposizioni per sostenere l'illegittimità della notificazione effettuata da operatore postale privato; la Corte non condivide la tesi che ne deriverebbe l'inesistenza dell'atto, ritenendo invece l'invalidità sanabile se la finalità della notifica (conoscenza del destinatario) è raggiunta.
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio
La Corte richiama la direttiva per spiegare che il quadro europeo prevedeva la possibilità per operatori postali privati di effettuare notifiche, circostanza che rende riconoscibile la fattispecie della notificazione privata nel sistema normativo, pur con difformità rispetto alla disciplina interna allora vigente.
Legge n.124/2017
La legge ha compiuto il recepimento/adeguamento della disciplina sulle notifiche postali; la Corte la usa per delimitare il periodo anteriore in cui l'operare degli operatori privati era privo del titolo abilitativo ma non da considerare del tutto estraneo al sistema.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 23, art. 53, art. 54, art. 22
Richiamati nei motivi: art. 23 in tema di deposito degli atti; la Corte richiama giurisprudenza che interpreta il processo tributario in senso più ammissivo consentendo la costituzione e la notifica per via postale anche per le controdeduzioni e gli atti incidentali.
Codice di procedura civile
artt. 156, 160, 112, 115, 366
Gli artt. 156 e 160 sono richiamati in via analogica per il principio di strumentalità delle forme rispetto allo scopo (la conoscenza del destinatario); l'art. 366 è invocato dalla Corte per dichiarare inammissibile un motivo per difetto di autosufficienza; gli artt. 112 e 115 sono citati nei motivi relativi alla motivazione e all'ammissione di mezzi difensivi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'art. 7 riguarda gli obblighi di motivazione degli atti tributari; la CTR aveva ritenuto che la motivazione impugnata fosse conforme all'articolo, mentre la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per contestare tale valutazione.
Codice civile
Riferito al tema dell'onere della prova: la ricorrente non ha adempiuto all'onere di riportare e documentare quanto necessario per valutare la fondatezza di alcune censure, determinando l'inammissibilità di un motivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norma richiamata per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite
sentenza 10 gennaio 2020, n. 299; altresì citate sezioni unite nn. 14916 e 14917/2016 e sent. 4 luglio 2018 n. 17533
La Corte ha esteso i principi delle Sezioni Unite: la notificazione da operatore postale privato senza titolo, nel periodo considerato, è invalida ma non inesistente; la precedente giurisprudenza consente di riconoscere la sanabilità quando sia raggiunta la conoscenza del destinatario.
Massime di principio
- La notifica effettuata da un operatore postale privato privo di titolo, nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il recepimento completo con la L. 124/2017, è da considerarsi invalida ma non inesistente: può essere sanata se il destinatario ha comunque acquisito la conoscenza dell'atto (ad esempio dimostrando la proposizione del ricorso).
- Nel processo tributario la costituzione della parte e la proposizione di atti incidentali tramite invio postale (plichi raccomandati) sono ammesse dalla giurisprudenza; il requisito del deposito materiale in segreteria non esclude automaticamente la validità della costituzione effettuata per posta.
- Il mancato riproduzione nel ricorso di provvedimenti o motivazioni specifiche può comportare l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza: il gravame deve essere autosufficiente e documentato per consentire la verifica da parte della Corte.
- La mancata costituzione dell'ente resistente non implica automaticamente condanna alle spese: la Corte può non pronunciare sulle spese se la parte resistente non si è costituita; tuttavia il ricorrente soccombente può essere tenuto ad ulteriori contributi (es. contributo unificato) previsti dalla normativa.
- In casi simili è essenziale documentare tempestivamente la conoscenza effettiva dell'atto (atto di impugnazione, tempistiche, ricevute) e riprodurre esplicitamente nei motivi di ricorso i passaggi decisionali della Corte impugnata per evitare inammissibilità per carenza di autosufficienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35648/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35458/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35460/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35394/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35395/2021 del 19/11/2021
- Sentenza civile · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35396/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →