Cassazione Civile, Sentenza n. 35460/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ministero)
La controversia
All’esito di un’ispezione ordinaria, il 10 dicembre 2018 il Ministro della Giustizia esercitò l’azione disciplinare nei confronti di un magistrato allora giudice presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Gli erano contestati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del D.Lgs. n. 109/2006, l’omessa previsione e adozione di un efficace sistema di controllo e monitoraggio dei termini delle misure cautelari e la conseguente protrazione delle misure applicate a due minori. Nel primo procedimento, il fascicolo e la richiesta di giudizio immediato erano pervenuti l’8 ottobre 2012, ma il magistrato vi provvide soltanto il 1° dicembre 2012; non rilevò che la misura di permanenza in casa era divenuta inefficace il 13 novembre 2012 e non adottò iniziative fino alla scarcerazione disposta da altro magistrato il 25 novembre 2012. La protrazione contestata fu di dieci giorni. Nel secondo procedimento, il magistrato fissò erroneamente al 4 novembre 2013, anziché al 19 ottobre 2013, il termine della misura di collocamento in comunità e non provvide tempestivamente sulla richiesta di giudizio immediato, pervenutagli in data prossima al 9 ottobre 2013; la misura si protrasse per sedici giorni e la scarcerazione fu disposta il 5 novembre 2013. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 22/2021 depositata il 5 marzo 2021, escluse gli addebiti riconducibili alla lett. a) e, per quelli riconducibili alla lett. g), ritenne i fatti di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006. Il Ministero ha proposto due motivi: con il primo ha censurato l’esclusione degli addebiti di cui alla lett. a), contestando la premessa che la permanenza in casa e il collocamento in comunità non incidano sulla libertà personale e che la loro protrazione non possa causare danno in assenza di ulteriori elementi; con il secondo ha denunciato violazione dei criteri sull’esimente della scarsa rilevanza e illogicità della motivazione relativa agli addebiti di cui alla lett. g).
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Hanno ritenuto errata l’esclusione in radice dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), fondata sulla pretesa assenza di limitazione della libertà personale: la permanenza in casa e il collocamento in comunità sono misure che incidono su tale libertà, sicché la protrazione oltre i limiti temporali di legge, causata dall’omesso controllo e monitoraggio, può integrare l’elemento del danno ingiusto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Sezione disciplinare del CSM in diversa composizione. In sede di rinvio dovrà essere valutato se anche gli addebiti di cui alla lett. a) possano essere considerati di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis, come richiesto in subordine dall’incolpato. È stata ritenuta corretta, invece, la valutazione di scarsa rilevanza degli addebiti di cui alla lett. g): il giudice disciplinare aveva considerato dapprima la limitata offesa al bene specifico e poi, con valutazione globale e motivazione congrua, l’assenza di compromissione dell’immagine e del prestigio del magistrato, rilevando che i fatti emersero soltanto a seguito di ispezione e non ebbero eco o clamore. Spese del giudizio di legittimità compensate integralmente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. a)
quanto agli addebiti formulati in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), la sentenza impugnata erroneamente ha escluso la stessa sussistenza dell’illecito disciplinare, ritenendo che la protrazione per alcuni giorni delle rispettive misure cautelari irrogate, in conseguenza dell’omissione dell’effettuazione del doveroso controllo e dell’adozione di un efficace sistema di monitoraggio sui termini delle misure cautelari in atto, nel caso del minore R. anche per l’erronea fissazione del termine della misura cautelare al 4 novembre 2013 anziché al 19 ottobre 2013, non potesse integrare l’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare di aver arrecato all’uno e all’altro minore un ingiusto danno in ragione della privazione sofferta alla libertà personale di ciascuno al di fuori dei limiti, anche temporali, stabiliti dalla legge
La protrazione oltre i limiti legali delle misure cautelari minorili, dovuta all’omesso controllo dei termini, può integrare l’illecito disciplinare per ingiusto danno derivante dalla restrizione della libertà personale.
D.P.R. n. 448/1988, art. 21
Il minore al quale sia applicata la misura della permanenza presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora non se ne può allontanare se non a ciò autorizzato dal giudice (D.P.R. n. 448 del 1988, art. 21, comma 2) ed è considerato (ai sensi del comma 4, della citata norma), in stato di custodia cautelare, sia pure “ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo e dell’accompagnamento”, ed “mi periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell’art. 657 c.p.p.”.
La permanenza in casa limita la libertà personale: il minore non può allontanarsi senza autorizzazione e la misura è equiparata alla custodia cautelare ai fini indicati dalla norma.
D.P.R. n. 448/1988, art. 22
mentre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 22 del D.P.R. n. 488/1988, “(n)el caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a cinque anni”.
La disciplina del collocamento in comunità contempla, in caso di gravi e ripetute violazioni o allontanamento ingiustificato, la possibilità di disporre la custodia cautelare; ciò è coerente con l’incidenza limitativa della misura sulla libertà personale.
D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. g)
La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile, ai capi d’incolpazione riferiti a ciascuna contestazione di grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, l’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, quale inserito dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, che stabilisce che “(I)’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”.
La contestazione di una grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile non esclude, per ciò solo, l’applicabilità dell’esimente della scarsa rilevanza prevista dall’art. 3-bis.
D.Lgs. n. 109/2006, art. 3-bis
laddove non vi sia coincidenza tra bene giuridico protetto dalla norma di tipizzazione dell’illecito disciplinare con quello protetto dal citato art. 3 bis, come nella vicenda ora all’esame della Corte, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto deve tenere conto, innanzitutto, della lesione arrecata al bene giuridico specifico protetto, solo in seguito, se l’offesa cioè non risulti apprezzabile in termini di gravità, dovendosi ulteriormente verificare se quel medesimo fatto, idoneo ad integrare l’illecito disciplinare tipizzato, abbia però determinato un’effettiva compromissione dell’immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso negativo di entrambe le verifiche
L’esimente della scarsa rilevanza richiede una valutazione concreta e globale in due passaggi: prima la gravità dell’offesa al bene specificamente protetto dall’illecito tipizzato e, se tale offesa non è apprezzabile come grave, poi l’effettiva compromissione dell’immagine pubblica del magistrato. L’esimente opera quando entrambe le verifiche hanno esito negativo.
Massime di principio
- Le misure cautelari minorili della permanenza in casa e del collocamento in comunità incidono sulla libertà personale, anche se non coincidono con la custodia cautelare ordinaria e perseguono una funzione rieducativa. La permanenza in casa non presuppone un’adesione espressa del destinatario.
- La protrazione di una misura cautelare minorile oltre i termini stabiliti dalla legge, dovuta all’omesso controllo o monitoraggio, può integrare l’ingiusto danno richiesto dall’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 109/2006, in ragione della restrizione della libertà personale al di fuori dei limiti legali.
- L’esimente disciplinare della scarsa rilevanza prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006 è applicabile a tutte le fattispecie di illecito disciplinare, anche quando la disposizione che tipizza l’illecito richiede una grave violazione di legge.
- Quando il bene tutelato dalla fattispecie disciplinare non coincide con quello protetto dall’art. 3-bis, la scarsa rilevanza va accertata prima valutando la gravità dell’offesa al bene specifico e, se questa non è apprezzabile come grave, verificando poi se il fatto abbia compromesso l’immagine pubblica del magistrato. La valutazione deve essere concreta, globale e non atomistica.
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