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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35395/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T006870000 relativo alla determinazione di un maggior valore di un immobile sito a Terracina ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; la contribuente aveva proposto ricorso innanzi alla CTP di Latina (respinto) e appello alla CTR del Lazio (respinto), deducendo in cassazione vizi di tali pronunce

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto la società contribuente ha perfezionato la "definizione agevolata" di cui all'art. 6 del d.l. n. 119/2018 (conv. in l. n. 136/2018), depositando la domanda e la quietanza di versamento della prima rata; non risultando notificato alcun diniego di definizione e verificata la comunicazione della Direzione Provinciale di Latina attestante il pagamento, il giudizio è stato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018)

    "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020"

    Stabilisce la possibilità di sospendere il processo se il contribuente chiede la definizione agevolata e deposita copia della domanda e del pagamento (o della prima rata) entro i termini, con conseguente sospensione provvisoria del giudizio

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018)

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine"

    Prevede la procedura in caso di diniego della definizione (termine per notifica del diniego, possibilità di impugnazione e concatenazione con l'impugnazione della pronuncia giurisdizionale)

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018)

    "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"

    Dispone l'estinzione del processo se non viene presentata istanza di trattazione entro il termine previsto; stabilisce inoltre che le spese restano a carico di chi le ha anticipate

  • Cass. n. 21826/2020

    "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (c.d. 'pace fiscale') comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere"

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'effetto della definizione agevolata anche sulle spese processuali: il pagamento previsto dalla definizione comprende le spese e, in caso di estinzione per definizione, il giudice non liquida ulteriori spese

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 sospende o estingue il processo se il contribuente deposita la domanda e prova il versamento (anche della prima rata) nei termini stabiliti: è essenziale conservare e depositare prova documentale del pagamento
  • Se il contribuente chiede la definizione e deposita la relativa documentazione, il processo resta sospeso fino ai termini indicati; in mancanza di istanza di trattazione entro i termini previsti il giudice può dichiarare estinto il processo per cessata materia del contendere
  • In caso di diniego della definizione l'Amministrazione deve notificare il diniego nei termini stabiliti e il contribuente può impugnare il diniego entro i termini previsti: il diniego e la pronuncia giurisdizionale possono essere impugnati congiuntamente
  • La definizione agevolata ha rilevanza anche sulle spese processuali: il pagamento previsto dalla definizione comprende le spese, che restano a carico di chi le ha anticipate, e il giudice non è tenuto a liquidarle ulteriormente in caso di estinzione
  • In situazioni analoghe è fondamentale monitorare le scadenze normative e formali (deposito della domanda, prova dei pagamenti, eventuale domanda di trattazione) e, in caso di incertezza, chiedere al giudice la sospensione del processo dichiarando l'intenzione di avvalersi della definizione

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