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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35648/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (genitori)

La controversia

Una gestante e il suo coniuge, anche quali rappresentanti dei due figli minori, convennero in giudizio due medici e le strutture sanitarie presso cui erano state eseguite ecografie prenatali, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Le ecografie avevano indicato la normalità del feto, poi nato con la sindrome C.H.A.R.G.E.; gli attori deducevano errori diagnostici e omissioni informative, in particolare per non essere stati avvertiti della scarsa qualità o dei limiti dell’esame e della possibilità di ripeterlo o di rivolgersi a un centro dotato di apparecchiature più adeguate. Sostenevano inoltre che una diagnosi completa avrebbe potuto consentire alla gestante di valutare l’interruzione della gravidanza. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 maggio 2012, rigettò tutte le domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 marzo 2019, riformò parzialmente la decisione e condannò l’Azienda USL a pagare alla gestante Euro 23.386,70, oltre interessi legali, a titolo di danno biologico per l’inadempimento dell’obbligo informativo. I genitori ricorsero per cassazione articolando sei motivi: 1) violazione delle regole sulle linee guida e sulla responsabilità sanitaria, contestando l’esclusione della responsabilità della prima ecografista nonostante la qualità non ottimale delle immagini e la mancata ripetizione dell’esame; 2) violazione degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c., per l’esclusione dell’obbligo di informare sui limiti della strumentazione e sulla possibilità di esami presso centri più specializzati; 3) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2697 c.c., per il mancato accertamento dell’inadempimento diagnostico e informativo e per la ripartizione dell’onere della prova; 4) violazione dell’art. 6, lett. b), della L. n. 194/1978, dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2697 c.c., quanto ai presupposti dell’interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno e alla prova, anche presuntiva, della scelta che la gestante avrebbe compiuto se correttamente informata; 5) nullità per motivazione apparente sulla censura relativa all’obbligo informativo, dichiarata assorbita dalla Corte territoriale; 6) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle conclusioni della consulenza tecnica sulle possibilità diagnostiche e sull’associabilità delle malformazioni alla sindrome.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio a una diversa sezione della Corte d’appello di Roma, anche per le spese. Ha ritenuto decisiva la censura relativa all’obbligo di informazione della professionista che aveva eseguito l’ecografia: a fronte di immagini di qualità non adeguata o poco chiare, la sanitaria doveva informare la gestante della possibilità di ricorrere a un’ecografia con apparecchiature migliori già disponibili, oppure della necessità di ripetere l’esame, spiegando che quello eseguito non offriva risultati sufficientemente affidabili per lo scopo richiesto. La paziente, non essendo professionista del settore, non poteva autonomamente apprezzare l’inadeguatezza dell’esame. Il dovere informativo non era escluso né dall’asserita impossibilità di formulare con l’ecografo utilizzato una diagnosi sicura, né dalla considerazione che la sola labiopalatoschisi non avrebbe giustificato l’interruzione della gravidanza: il diritto all’informazione è autonomo rispetto al diritto di autodeterminazione e alla possibilità di abortire. Le altre censure sono state assorbite; la Corte non ha quindi deciso definitivamente né sulla prova dei presupposti per l’interruzione della gravidanza né sull’entità dei danni ulteriori.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La C. era proprio tenuta ad informare la gestante che era possibile effettuare una ecografia del feto con apparecchi migliori – i quali, è pacifico, all’epoca già esistevano come del tipo 3 D – e quindi con risultati maggiormente affidabili; o quantomeno era tenuta a informarla che sarebbe stato il caso di ripetere l’ecografia visti gli esiti poco chiari di quella effettuata, spiegando cioè la sostanziale inutilità della ecografia da lei praticata alla T..

    Nel rapporto contrattuale sanitario, l’omissione dell’informazione dovuta sulla scarsa affidabilità dell’esame e sulle alternative diagnostiche può integrare inadempimento. Il sanitario deve consentire alla paziente di comprendere i limiti dell’accertamento eseguito e le possibilità di approfondimento.

  • art. 6, lett. b), L. n. 194/1978

    E ciò, appunto, a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, un’ulteriore e migliore ecografia avrebbe potuto eventualmente rinvenire dati tali, in termini di malformazione del nascituro, da giustificare l’applicazione della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b).

    La possibile ricorrenza dei presupposti per l’interruzione della gravidanza può rendere rilevante l’informazione su ulteriori indagini diagnostiche; tuttavia, l’obbligo informativo è autonomo e non dipende dall’accertamento che la malformazione già rilevata fosse da sola sufficiente a legittimare l’interruzione.

Massime di principio

  • Il sanitario che esegue un esame diagnostico deve informare il paziente quando i risultati sono poco chiari o l’esame presenta limiti rilevanti rispetto allo scopo perseguito, indicando la possibilità di ripeterlo o di ricorrere ad accertamenti più affidabili disponibili; il paziente non professionista non è tenuto a riconoscere autonomamente l’inadeguatezza tecnica dell’esame.
  • Il dovere di informazione sanitaria è autonomo rispetto al diritto di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche o riproduttive: non può essere escluso per il solo fatto che il risultato diagnostico omesso, considerato isolatamente, non avrebbe consentito una determinata scelta.
  • La motivazione che dichiara assorbita una censura sull’obbligo informativo sulla base di considerazioni relative alla possibilità tecnica della diagnosi o ai presupposti di una scelta successiva non soddisfa l’esigenza di esaminare realmente la distinta questione dell’inadempimento informativo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medica
RamiResponsabilità civile
SottomaterieConsenso informato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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