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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35458/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

A seguito di un’ispezione ordinaria svolta dal 15 al 31 gennaio 2019 presso un tribunale e delle successive note dell’Ispettorato generale e della Direzione generale magistrati, il Ministro della Giustizia promuoveva l’azione disciplinare nei confronti di un magistrato per il deposito tardivo, tra il 10 gennaio 2014 e il 20 settembre 2016, di numerosi provvedimenti: 2 sentenze collegiali civili, 36 sentenze monocratiche civili, 7 sentenze civili monocratiche d’appello, 1 sentenza penale, 130 ordinanze civili riservate, 9 ordinanze di rimessione e 26 decreti ingiuntivi. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 140/2020 depositata il 21 dicembre 2020, assolveva il magistrato ritenendo l’illecito non configurabile per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006. Il Ministero ha impugnato tale decisione con quattro motivi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lett. q), e 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006, nonché dell’art. 606 c.p.p., e vizi di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il resistente e il Procuratore Generale hanno eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare i quattro motivi di merito. Hanno ritenuto applicabile alla fase introduttiva dell’impugnazione disciplinare la disciplina processuale penale in forza dell’art. 24 del D.Lgs. n. 109/2006: il termine per ricorrere era di trenta giorni. Nel caso in cui l’azione disciplinare sia stata promossa dal Ministro, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del medesimo decreto, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione della sentenza da parte del Gabinetto del Ministro. Poiché la comunicazione era stata ricevuta l’11 gennaio 2021 e il ricorso era stato depositato il 25 febbraio 2021, il termine era decorso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 109/2006

    Va osservato, al riguardo, che, in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva di proposizione del ricorso, che comprende l’individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice “a quo”, restando, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l’onere della notificazione dell’impugnazione alle controparti e del suo deposito e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso.

    Nella fase introduttiva del ricorso contro le decisioni disciplinari del CSM si applicano le regole del processo penale, non quelle civili; in particolare, non grava sulla controparte l’onere di notificare e depositare un controricorso.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 109/2006

    La comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. citato, si perfeziona, pertanto, nei confronti del Ministro della giustizia, ai fini del decorso del termine per proporre ricorso per cassazione, con la ricezione della comunicazione da parte del Gabinetto del Ministro (Cass. Sez. U., n. 10935/2019).

    Quando l’azione disciplinare è promossa dal Ministro della Giustizia, il termine per ricorrere per cassazione decorre, ai fini indicati, dalla ricezione della comunicazione dell’avviso di deposito da parte del Gabinetto del Ministro.

  • art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Ne discende che, con riferimento alla fase introduttiva del ricorso, devono trovare applicazione – ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, comma 1 – i termini di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, ed in particolare, con riferimento al caso concreto, il termine di trenta giorni per l’impugnazione, previsto dalla lett. b) della norma in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 2, per il caso in cui il giudice – come, nella specie, la Sezione disciplinare – non abbia redatto la motivazione contestuale alla decisione, ex art. 544 c.p.p., comma 1, né si sia avvalso di un termine più lungo di quello previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 544, comma 3.

    Nel procedimento disciplinare dei magistrati, per la proposizione del ricorso per cassazione si applica il termine penale di trenta giorni quando la decisione è depositata con motivazione non contestuale e non è stato stabilito un termine più lungo.

  • art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Detto termine, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), decorre – in via di principio – “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”.

    In via ordinaria, quando la decorrenza dipende dal deposito della sentenza, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge o fissato dal giudice per il deposito.

  • art. 582 c.p.p.

    mentre il ricorso è stato depositato, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., solo in data 25 febbraio 2021, ossia oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b).

    Nel caso concreto, il deposito del ricorso secondo le modalità dell’art. 582 c.p.p. è avvenuto oltre il termine di trenta giorni, con conseguente tardività dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione delle decisioni della Sezione disciplinare del CSM, la fase introduttiva del ricorso è regolata dal processo penale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 109/2006; non si applicano gli oneri del processo civile relativi alla notificazione dell’impugnazione alle controparti e alla notificazione e al deposito del controricorso.
  • Se l’azione disciplinare è stata promossa dal Ministro della Giustizia, la comunicazione della sentenza prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 109/2006 si perfeziona, ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione, con la ricezione da parte del Gabinetto del Ministro.
  • Quando ricorrono i presupposti dell’art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., il ricorso per cassazione contro la decisione disciplinare deve essere proposto entro trenta giorni; il deposito oltre tale termine determina l’inammissibilità per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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