Cassazione Civile, Sentenza n. 35394/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano un avviso di accertamento relativo al 2004, emesso con metodo induttivo (art. 39 D.P.R. 600/1973) che ha rideterminato il reddito della società di persone e lo ha imputato proporzionalmente alla quota del socio deceduto. Contestavano fra l'altro: l'omessa integrazione del contraddittorio con la società partecipata e gli altri soci (litisconsorzio necessario derivante dall'unitarietà dell'accertamento), la mancata prova della qualità di soci in capo agli eredi (sostenevano di avere solo diritto di liquidazione), e la violazione del diritto di difesa per mancata produzione degli allegati (tra cui il PVC) relativi alla verifica che aveva originato l'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha accolto il primo motivo di ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto sussistere l'unitarietà dell'accertamento e il conseguente litisconsorzio necessario (società e soci) non integralmente instaurato nel giudizio, con conseguente nullità del procedimento. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso gli atti alla CTP di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
norma richiamata come fondamento dell'accertamento induttivo operato dall'Ufficio; la Corte non ha annullato l'accertamento per vizi di metodo ma ha ritenuto proceduralmente necessario il contraddittorio con i soggetti interessati
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5
articolo richiamato per affermare l'automatica imputazione del reddito delle società di persone ai soci in proporzione alle quote e per fondare l'unitarietà dell'accertamento che impone il litisconsorzio
Codice civile
art. 2272 n.4; art. 2284; art. 2289
norme sul diritto successorio e sulla qualità di socio/diritto di liquidazione, richiamate dai ricorrenti per sostenere che gli eredi non avevano automaticamente la qualità di soci gestori
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
norma sul diritto di accesso agli atti e alla documentazione dell'Ufficio; i ricorrenti hanno lamentato violazione del diritto di difesa per mancata produzione degli allegati alla segnalazione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
richiamata in relazione ai limiti procedurali dell'attività di accertamento e alle garanzie difensive
Codice di procedura civile
art. 360 primo comma nn. 3 e 5
norme processuali di cassazione invocate per motivi di nullità per difetto di contraddittorio (n.3) e per carenza/contraddittorietà della motivazione (n.5)
Costituzione
richiamate in riferimento al diritto di difesa e al giusto processo
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
richiamato tra le norme di contesto in tema di contenzioso tributario
Massime di principio
- Se l'accertamento è "unitario" (es.: rettifica dei redditi della società di persone che comporta imputazione ai soci), è necessario instaurare il contraddittorio con la società e con tutti i soci interessati: la mancata integrazione del contraddittorio dei litisconsorti necessari determina la nullità del giudizio e la cassazione con rinvio.
- L'opposizione alla qualità di socio da parte di un erede (sostenendo che ha solo diritto di liquidazione) non esime dal dovere di integrare il contraddittorio: il giudice deve comunque confrontarsi con società e soci per decidere l'accertamento unitario.
- Le questioni relative al diritto di difesa e alla produzione di documenti allegati (es. PVC) sono rilevanti, ma possono risultare assorbite se il vizio processuale principale è la carenza del contraddittorio; è comunque opportuno eccepire tempestivamente l'omessa produzione e richiederne l'acquisizione.
- In contenziosi tributari derivanti da accertamenti su società di persone, il contribuente dovrebbe verificare immediatamente che tutti i destinatari dell'atto (società e soci) siano chiamati in causa e, se mancanti, chiedere l'integrazione del contraddittorio prima della decisione di merito.
- La legittimazione a costituirsi nel contenzioso tributario per lo Stato è attribuita principalmente all'Agenzia delle Entrate per i procedimenti successivi al 1° gennaio 2001; ricorsi diretti contro il Ministero dell'Economia possono essere dichiarati inammissibili.
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