Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per TARSU/TIA, relativo agli anni 2011 e 2012, emesso per un immobile ad uso ufficio per l'importo di euro 15.497,46. In primo grado il ricorso era stato accolto per prescrizione quinquennale; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo tempestivo l'avviso, motivato e fondato su dati già forniti dal contribuente, oltre che esistente la potestà impositiva dell'ente. Il contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, sostenendo che per il calcolo della decadenza occorresse distinguere tra occupazioni iniziate prima o dopo il 20 gennaio e che, nel caso concreto, la detenzione fosse iniziata già dal 1 gennaio 2011, con conseguente tardività dell'accertamento per l'annualità 2011; (2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari, lamentando che la CTR avesse valorizzato una fotoriproduzione dell'avviso di ricevimento depositata in appello e disconosciuta, anziché il modello CAN che indicava una spedizione successiva; (3) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., assumendo la prescrizione quinquennale del tributo e censurando l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione in quella di decadenza; (4) violazione dell'art. 49 d.lgs. 22/1997, sostenendo che il passaggio da TARSU a TIA sarebbe stato illegittimo perché il termine per l'adeguamento era spirato nel 2009 senza proroghe, con conseguente mancanza di base legale del tributo contestato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha rigettato il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, ai fini della decadenza dall'azione accertativa sui tributi locali, occorre verificare in fatto quando sia iniziata l'occupazione o detenzione dell'immobile, perché il termine decorre diversamente se la detenzione è in corso già all'inizio del periodo d'imposta oppure inizia dopo il 20 gennaio. Ha inoltre affermato che la tesi della prescrizione era correttamente assorbita nella decadenza, trattandosi di impugnazione di un avviso di accertamento. Ha infine escluso che vi fosse stata abrogazione della disciplina TARSU/TIA nei termini prospettati dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione
la denuncia dei locali tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; ai fini della decadenza occorre distinguere tra occupazioni iniziate prima del 20 gennaio e quelle iniziate dopo tale data.
art. 71 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
l'avviso di accertamento TARSU è previsto in caso di omessa denuncia o denuncia infedele/incompleta; se la denuncia è presentata e non contestata, si procede con cartella senza previo avviso.
art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il termine unico del quinto anno successivo.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in materia tributaria opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione ai fini del rispetto del termine di decadenza.
l. 20 novembre 1892, n. 890
richiamata dal ricorrente come disciplina della notificazione postale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a una rivalutazione del materiale probatorio.
la prescrizione quinquennale concerne il diritto di credito divenuto definitivo; nel caso concreto l'eccezione è stata ritenuta correttamente assorbita dalla questione di decadenza relativa all'avviso di accertamento.
il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
non ha determinato l'illegittimità del tributo; la disciplina transitoria e le successive disposizioni hanno conservato la vigenza della TARSU/TIA fino ai successivi interventi legislativi.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
ha previsto un regime transitorio per la graduale applicazione della tariffa e la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti.
art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
ha soppresso la tariffa ex art. 49 d.lgs. 22/1997 ma ha salvaguardato le discipline regolamentari vigenti fino ai successivi provvedimenti attuativi.
art. 264, comma 1, lett. i), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
ha mantenuto in applicazione i provvedimenti attuativi del previgente decreto per evitare soluzione di continuità nel passaggio normativo.
art. 14 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
ha introdotto il tributo TARES, confermando il passaggio progressivo del sistema di prelievo sui rifiuti.
legge di conversione del d.l. 201/2011 richiamata per l'introduzione del TARES.
art. 14, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
ha confermato la perdurante applicazione dei regolamenti comunali sulla TARSU e sulla TIA fino alla revisione della disciplina.
art. 14, comma 46, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
ha previsto la soppressione dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1 gennaio 2013.
Cass., Sez. U, n. 40543/2021
richiamata per affermare che, ai fini del rispetto del termine di decadenza, rileva la data di spedizione/attivazione della notifica da parte dell'ente e non quella di conoscenza del destinatario.
Massime di principio
- Per i tributi locali, il termine di decadenza per notificare l'avviso di accertamento è unico e decorre dal momento in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; la verifica della tempestività richiede un accertamento in fatto sul momento di inizio dell'occupazione o detenzione.
- In materia di TARSU, la denuncia dei locali tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; se l'occupazione è già in corso all'inizio del periodo d'imposta, il termine per l'ente decorre dall'anno corrente, mentre se inizia dopo il 20 gennaio decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
- L'eccezione di prescrizione del tributo è distinta dalla decadenza dal potere di accertamento: quando si discute della tempestività dell'avviso di accertamento, il tema centrale è la decadenza, non la prescrizione del credito.
- Ai fini del rispetto del termine di decadenza per la notifica di atti tributari, opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione: conta la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari alla spedizione/notifica, non la data di ricezione del contribuente.
- La successione normativa in materia di prelievi sui rifiuti non implica automaticamente l'abrogazione della TARSU/TIA, poiché le discipline transitorie e di salvaguardia possono mantenerne la vigenza fino all'entrata in vigore dei successivi regimi sostitutivi.
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