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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33739/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per il periodo 1 gennaio 2015 - 23 ottobre 2015, notificato a una società estera operante nel settore delle scommesse tramite un centro trasmissione dati (CTD) in Italia, quale soggetto ritenuto obbligato in solido con la titolare del CTD. La società ha impugnato l'atto, ma il ricorso è stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta violazione della L. n. 220/2010, art. 1, comma 64, sostenendo che il giudice d'appello avesse trascurato il profilo della lecita attività del bookmaker e le conseguenze sulla soggettività passiva; 2) violazione di norme sulla quantificazione dell'imposta unica, in particolare L. n. 190/2014, art. 1, comma 644, lett. g), come modificato dalla L. n. 208/2015, e art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, con riferimento alla successione delle leggi nel tempo e al differimento dell'entrata in vigore della disciplina; 3) violazione dell'art. 56 TFUE e dei principi UE di parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sostenendo che la disciplina italiana sarebbe discriminatoria verso operatori esteri senza concessione; 4) violazione delle norme sull'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, assumendo che le sanzioni non fossero dovute per l'incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero; 5) violazione delle norme sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure euro-unitarie perché già risolte dalla sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso la contrarietà dell'imposta unica sulle scommesse all'art. 56 TFUE per i CTD e gli operatori esteri, nonché inammissibile per difetto di specificità la doglianza sull'omessa pronuncia relativa alla quantificazione dell'imposta, poiché non era stata localizzata la precedente deduzione in appello e non risultava introdotta ritualmente nei gradi di merito. Quanto alle sanzioni, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa al periodo d'imposta 2015, precisando che l'incertezza riconosciuta dalla giurisprudenza riguarda solo il periodo anteriore alla disciplina interpretativa del 2010 e non la fattispecie in esame. La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse riferita al 2015, ha escluso la fondatezza delle questioni eurounitarie per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei precedenti interni, ha ritenuto inammissibile il motivo sulla quantificazione dell'imposta per difetto di specificità/localizzazione e ha negato l'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa in relazione all'annualità oggetto di causa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, trattandosi di decisione resa nel contesto della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., è stata altresì condannata al pagamento delle somme ulteriori previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta omessa pronuncia è scrutinabile solo se la questione risulta ritualmente e specificamente proposta nei gradi di merito e puntualmente localizzata nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.

    invocato quale parametro per le censure di violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.

    invocato quale parametro per le censure di nullità della sentenza/procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 360 bis c.p.c.

    le censure sono dichiarate inammissibili quando contrastano con un orientamento giurisprudenziale consolidato e con pronunce unionali sopravvenute.

  • art. 56 TFUE

    non osta a una disciplina nazionale che assoggetti all'imposta sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido ed eventualmente, gli operatori esteri loro mandanti, indipendentemente dalla sede e dall'assenza di concessione.

  • art. 57 TFUE

    richiamato insieme all'art. 56 TFUE nella censura eurounitaria sulla libera prestazione di servizi.

  • art. 52 TFUE

    richiamato insieme agli artt. 56 e 57 TFUE ai fini della questione pregiudiziale prospettata.

  • art. 267 TFUE

    non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione è già stata risolta.

  • art. 104, terzo comma, reg. proc. Corte di giustizia

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio interpretativo alla Grande Sezione.

  • art. 158 reg. proc. Corte di giustizia

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio interpretativo alla Grande Sezione.

  • art. 16 statuto Corte di giustizia

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rinvio interpretativo alla Grande Sezione.

  • art. 3 d. lgs. n. 504 del 1998

    interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi gestisce le scommesse, pur se privo di concessione, anche tramite intermediari in Italia.

  • art. 1, commi 64 e 66, L. n. 220 del 2010

    la disposizione di interpretazione autentica ha esplicitato una possibile variante di senso della norma previgente, chiarendo la soggettività passiva del bookmaker estero e dei soggetti che gestiscono scommesse senza concessione.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190 del 2014

    richiamato dalla ricorrente per contestare la quantificazione dell'imposta e la decorrenza della disciplina, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1, comma 926, L. n. 208 del 2015

    richiamato quale norma che avrebbe differito l'entrata in vigore della disciplina sulla quantificazione dell'imposta.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011

    richiamato dalla ricorrente con riguardo alla quantificazione dell'imposta unica.

  • art. 6, comma 2, d. lgs. n. 472 del 1997

    l'esimente per obiettiva incertezza normativa opera solo ove ricorra una vera impossibilità oggettiva di individuare la norma applicabile; nel caso concreto è stata esclusa per il 2015.

  • art. 8 d. lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla non debenza delle sanzioni.

  • art. 5, comma 1, L. n. 472 del 1997

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla non debenza delle sanzioni.

  • art. 6, comma 2, L. n. 472 del 1997

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla non debenza delle sanzioni.

  • art. 10, comma 4, L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla non debenza delle sanzioni.

  • art. 57 d. lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario opera un sistema di preclusioni che impedisce di dedurre in cassazione questioni non ritualmente introdotte nei gradi di merito.

  • art. 12 d. lgs. n. 546 del 1992

    richiamato con il motivo sulle spese di lite.

  • art. 15 d. lgs. n. 546 del 1992

    richiamato con il motivo sulle spese di lite.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato con il motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato con il motivo sulle spese di lite.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte, in ragione della definizione accelerata, ha condannato la parte soccombente al pagamento di un'ulteriore somma per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha disposto un'ulteriore somma da versarsi alla cassa delle ammende quale sanzione per abuso del processo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la decisione è resa all'esito della proposta di definizione accelerata del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se la questione o eccezione risulta ritualmente dedotta nei gradi di merito e il ricorrente indica specificamente dove e come essa sia stata proposta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Le censure di violazione del diritto dell'Unione in materia di imposta sulle scommesse sono inammissibili quando la questione sia già stata risolta in modo conforme dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza nazionale consolidata; in tale ipotesi non sussiste l'obbligo di un ulteriore rinvio pregiudiziale.
  • La disciplina italiana sull'imposta unica sulle scommesse può legittimamente colpire sia i centri di trasmissione dati operanti in Italia sia, in solido ed eventualmente, gli operatori esteri mandanti che gestiscono scommesse senza concessione, senza integrare discriminazione vietata dall'art. 56 TFUE.
  • L'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia tributaria richiede un'incertezza oggettiva e non soggettiva; essa non può essere riconosciuta quando la giurisprudenza abbia già chiarito che, per l'annualità contestata, l'assetto normativo era sufficientemente definito.
  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni e questioni in appello e in cassazione opera in modo rigoroso: una censura non introdotta tempestivamente nel merito non può essere recuperata come omessa pronuncia in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso viene definito come inammissibile o manifestamente infondato all'esito di una proposta di decisione accelerata, la Corte può applicare la disciplina di cui all'art. 96 c.p.c. per sanzionare l'abuso del processo con condanna a somme ulteriori oltre alle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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